Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10795/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa nel giudizio di cui al n.r.g. -OMISSIS-, depositata in data 25 luglio 2025, comunicata all’Amministrazione in data 25 luglio 2025 e notificata in data 29 luglio 2025. ISTANZA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Giustizia amministrativa202510869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanze del Commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza che imponeva il rinnovo dell’istruttoria e la conclusione del procedimento autorizzatorio ex art. 21 d.lgs. 42/2004

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguarda l’attuazione di una precedente sentenza di ottemperanza, con la quale era stato ordinato alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di rinnovare l’istruttoria sull’istanza autorizzatoria presentata dal privato ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004 e di adottare il provvedimento finale entro sessanta giorni. A seguito della persistente inerzia dell’Amministrazione, era stato nominato un Commissario ad acta, successivamente sostituito dal Prefetto di Roma, che aveva delegato un Viceprefetto aggiunto. Il Commissario ha chiesto: da un lato, una proroga del termine per concludere l’incarico, in ragione della necessità di valutare nuovi elementi istruttori, tra cui la memoria del Senato della Repubblica relativa ai possibili pregiudizi storico-architettonici e di sicurezza derivanti dal prolungamento del vano corsa di un ascensore; dall’altro, la nomina di un esperto in materia urbanistica ed edilizia, o l’autorizzazione a nominarlo, per acquisire un contributo tecnico specialistico.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di proroga del Commissario ad acta, assegnandogli ulteriori quaranta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per concludere l’incarico, con ratifica dell’attività eventualmente svolta nel frattempo. La proroga è stata ritenuta giustificata dai recenti sviluppi dell’istruttoria e dalla necessità di valutare la memoria depositata dal Senato della Repubblica ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 241/1990. Il TAR ha invece respinto la richiesta di nominare un esperto esterno o ulteriore ausiliario: il Commissario deve, almeno in prima battuta, avvalersi del personale e degli uffici dell’Amministrazione soccombente, nella specie la Soprintendenza, ritenuta dotata delle competenze specialistiche necessarie. È stato ribadito l’obbligo della Soprintendenza di assicurare la massima collaborazione al Commissario. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la nomina e l’insediamento del Commissario non privano l’Amministrazione del proprio potere di provvedere finché il Commissario non abbia adottato l’atto, determinandosi una situazione di esercizio concorrente del potere. Le spese non risultano disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    La precedente sentenza aveva ordinato il rinnovo dell’istruttoria e la conclusione del procedimento relativo all’istanza autorizzatoria del privato ai sensi di tale disposizione.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Le disposizioni sono richiamate quale base della partecipazione del Senato della Repubblica al procedimento e della memoria acquisita nell’istruttoria.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nell’ordinanza.

Massime di principio

  • La nomina e l’insediamento di un Commissario ad acta per l’inerzia dell’Amministrazione non determinano, di per sé, la perdita del potere di provvedere da parte dell’Amministrazione titolare del potere: fino all’adozione dell’atto commissariale sussiste un esercizio concorrente del potere, da parte dell’Amministrazione e del Commissario, quest’ultimo chiamato a provvedere in sua vece in caso di persistente inerzia.
  • Nello svolgimento dell’incarico, il Commissario ad acta deve ordinariamente avvalersi degli uffici e delle professionalità interne dell’Amministrazione inadempiente, quando questi dispongano delle competenze necessarie; il ricorso a un esperto esterno non è giustificato senza una previa verifica dell’insufficienza delle strutture amministrative coinvolte.
  • L’Amministrazione soccombente è tenuta a garantire la massima collaborazione al Commissario ad acta, mettendo a disposizione uffici, personale, competenze e ogni elemento utile alla piena ed esatta esecuzione della pronuncia giurisdizionale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando sopravvengano sviluppi istruttori concreti e sia necessario assicurare una valutazione completa degli elementi nuovi prima della conclusione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.