Cassazione Penale, Sentenza n. 01969/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) dedotta inutilizzabilità del verbale di accertamento tecnico n.1480/2017 del 9/9/2017 per violazione degli artt. 364 c.p.p. e 87 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (omessa comunicazione/avviso al difensore e vizi nella campionatura); (2) censura sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato, sostenendo che i panetti di eroina fossero riconducibili esclusivamente ai coimputati e che il ruolo dell'imputato fosse meramente passivo; (3) richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità), per carenza di elementi probatori sulla destinazione a cessione e per la presenza di circostanze attenuanti (assenza di precedenti specifici, diversità di sostanze, quantità discutibile).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in parte, manifestamente infondato, confermando la valutazione della Corte di appello. In dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e comunque infondato: la Corte ha osservato che la precedente ordinanza che aveva dichiarato inutilizzabile un accertamento era stata successivamente riesaminata e revocata quanto al primo verbale, le parti avevano concordato l'acquisizione del verbale ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., e, in ogni caso, la nullità della campionatura non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'intero sequestro o l'impossibilità di utilizzare gli accertamenti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché equivale a chiedere una diversa valutazione delle prove di merito, materia non sindacabile in cassazione salvo vizi di diritto; la motivazione di merito è stata considerata logicamente congrua, avendo i giudici ritenuto non credibile la versione difensiva e avendo richiamato elementi indiziari (tracciamento GPS, ospitalità, indicazione della botola e ritrovamento della sostanza). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mira a ottenere una diversa valutazione delle circostanze per riconoscere la lieve entità ex art. 73, comma 5: la Corte richiamando giurisprudenza consolidata ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che ha escluso la lieve entità alla luce dei quantitativi (circa 2 kg eroina e 4 kg marijuana), delle modalità di occultamento e della rilevanza del contesto di spaccio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma centrale per la tipizzazione dei reati di detenzione di stupefacenti; il comma 5 (fatto di lieve entità) può essere riconosciuto solo dopo valutazione globale e comprovata degli indici indicati dalla norma (qualità/quantità, mezzi, modalità, circostanze). La Corte ha escluso la lieve entità in presenza di ingenti quantitativi e modalità di occultamento.
Riferita dal difensore in relazione alla presunta nullità dell'accertamento tecnico; la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e non idoneo a sovvertire la utilizzabilità del primo verbale, anche alla luce della successiva acquisizione e della giurisprudenza che limita l'incidenza della nullità della campionatura.
art. 87 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulle garanzie difensive nella fase di campionatura: la Corte ha ricordato che l'inosservanza formale delle garanzie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'intero reperto o degli accertamenti, salvo specifiche conseguenze tecniche, e che la questione è stata affrontata e risolta in sede di merito.
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione ai fini del dibattimento di documenti e perizie; nella vicenda le parti avevano concordato l'acquisizione del verbale n.1480/2017 secondo questa norma, circostanza non affrontata dal ricorso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre una 'lettura alternativa' dei fatti: la rivalutazione delle risultanze di merito è preclusa salvo vizi di diritto evidenti.
- La nullità o i vizi formali nella fase di campionatura di stupefacenti non determinano automaticamente l'inutilizzabilità dell'intero sequestro o di tutti gli accertamenti; ogni vizio va valutato nel suo concreto effetto probatorio e processuale.
- Per ottenere la riqualificazione in 'fatto di lieve entità' ex art. 73, comma 5, è necessaria una valutazione globale e comprovata di tutti gli indici previsti dalla norma; nessun elemento (diversità di sostanze o dato quantitativo) è automaticamente decisivo se non assume carattere assorbente.
- Se in precedenza un giudice ha dichiarato l'inutilizzabilità di un atto, la sua successiva utilizzazione richiede che la dichiarazione sia revocata o che vi sia un consenso/processo formale che ne disponga l'acquisizione; la difesa deve affrontare esplicitamente tali sviluppi procedurali per evitare aspecificità nel ricorso.
- Il difensore deve articolare i motivi di cassazione in termini di diritto chiari e specifici; censure che consistono semplicemente nella richiesta di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
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