Cassazione Penale, Ordinanza n. 35548/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 25 febbraio 2026 con cui la Corte d’appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 12 novembre 2024 alla pena di un anno di reclusione per la violazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.; con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando in modo generico e indeterminato l’inosservanza dei criteri di cui all’art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto ragionevole il diniego della particolare tenuità del fatto, considerata la presenza di trentatré precedenti violazioni dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza imposto con la misura di prevenzione. Ha inoltre respinto la censura sul trattamento sanzionatorio, giudicata generica, osservando che la sentenza d’appello aveva adeguatamente fatto riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Vincenzo Lauria avverso la sentenza con cui in data 25.2.2026 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 12.11.2024 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;
La disposizione è indicata come norma incriminatrice del reato per il quale era stata pronunciata e confermata la condanna; la decisione non ne approfondisce l’interpretazione.
sia nel primo motivo in cui lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che la Corte d’appello ha ragionevolmente negato sulla base della semplice osservazione della sussistenza di ben trentatré precedenti violazioni dell’obbligo di presentarsi all’autorità di P.S. imposto con la misura di prevenzione;
La reiterazione di numerose violazioni dell’obbligo imposto dalla misura di prevenzione può giustificare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
sia nel secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, articolato tramite doglianze generiche che censurano in modo indeterminato la presunta inosservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., laddove la sentenza impugnata ha invece operato un congruo riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato;
La censura sulla commisurazione della pena deve indicare in modo specifico l’inosservanza dei criteri legali; il riferimento congruo alla capacità a delinquere dell’imputato costituisce motivazione idonea sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La reiterazione di numerose violazioni dell’obbligo di presentazione imposto con una misura di prevenzione può essere valorizzata per negare la particolare tenuità del fatto.
- La doglianza sulla commisurazione della pena che deduce in modo generico e indeterminato la violazione dei criteri dell’art. 133 c.p. non supera il vaglio di ammissibilità; la motivazione può essere congrua quando richiama la capacità a delinquere dell’imputato.
Come è indicizzato
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