Ordinanza n. 1193/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, - la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del “per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5); - della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4); - di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi: a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1); b) il Capitolato di gara; c) il Piano industriale; - di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi: b) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l'affidamento del servizio (doc. 1); c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, conosciuta solo quanto ai suoi estremi, con cui è stato designato RUP della procedura ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Renato di Fonzo; - la Determina n. 556 del 27.8.2025 - conosciuta solo quanto ai suoi estremi - con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara; - di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. E PER LA CONDANNA degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da WM MAGENTA S.R.L. il 15\12\2025 : ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’ E/O PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, - la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5); - della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4); - di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi: a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1); b) il Capitolato di gara (doc. 7); c) il Piano industriale; - tutti i verbali di gara; - la Determina n. 556 del 27.8.2025 con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara (doc. 8); - di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi: a) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1); b) la Delibera di Giunta Comunale n. 39/2024 con cui il Comune di Casagiove ha approvato il progetto di piano industriale (doc. 9); c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, con cui è stato designato RUP del-la procedura ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Re-nato di Fonzo; d) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2024 del 16.5.2024 di adesio-ne alla S.U.A. Provincia di Caserta e di approvazione dello schema di Conven-zione (doc. 10); e) la Convenzione stipulata tra il Comune di Casagiove e la S.U.A. Provincia di Caserta “per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'ac-quisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importipari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'impor-to di cui all'art. art 73 Allegati II.6, II.8 del D.Lgs. 36/2023” (doc. 11); - di tutti gli atti e documenti inerenti alla verifica dei requisiti in capo alla ISVEC e dell’autorizzazione, ove intervenuta, al subentro della Angel S.r.l.; - di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. E PER LA CONDANNA degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da WM MAGENTA S.R.L. il 14\3\2026 : per l’accertamento della nullità e/o per l’annullamento, la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5); della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4); di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi: il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1); il Capitolato di gara (doc. 7); il Piano industriale; - tutti i verbali di gara; la Determina n. 556 del 27.8.2025 con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara (doc. 8); di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi: a) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1); b) la Delibera di Giunta Comunale n. 39/2024 con cui il Comune di Casagiove ha approvato il progetto di piano industriale (doc. 9); c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, con cui è stato designato RUP della procedura ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Renato di Fonzo; d) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2024 del 16.5.2024 di adesione alla S.U.A. Provincia di Caserta e di approvazione dello schema di Convenzione (doc. 10); e) la Convenzione stipulata tra il Comune di Casagiove e la S.U.A. Provincia di Caserta “per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. art 73 Allegati II.6, II.8 del D.Lgs. 36/2023” (doc. 11); - di tutti gli atti e documenti inerenti alla verifica dei requisiti in capo alla ISVEC e dell’autorizzazione, ove intervenuta, al subentro della Angel S.r.l.; - di tutti gli atti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. e per la condanna degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati NONCHE’ CON IL PRESENTE ATTO ANCHE PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI verbale n. 7 del 19.12.2026 - pubblicato sulla piattaforma telematica in data 22.2.2026 - nella parte in cui la SUA di Caserta ha decurtato il punteggio di 8,33 punti anche alla Magenta ed ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della Ecoce (doc. 24); del provvedimento di aggiudicazione definitiva ove, frattanto, intervenuto; di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex artt. 121 e 122 c.p.a. E CON RISERVA di chiedere, anche nel giudizio in corso, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da WM MAGENTA S.R.L. il 8\4\2026 : con il ricorso principale ed i successivi atti di motivi aggiunti: per l’accertamento della nullità e/o per l’annullamento, la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5); della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4); di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi: il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1); il Capitolato di gara (doc. 7); il Piano industriale; - tutti i verbali di gara; la Determina n. 556 del 27.8.2025 con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara (doc. 8); di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi: a) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1); b) la Delibera di Giunta Comunale n. 39/2024 con cui il Comune di Casagiove ha approvato il progetto di piano industriale (doc. 9); c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, con cui è stato designato RUP della procedura ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Renato di Fonzo; d) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2024 del 16.5.2024 di adesione alla S.U.A. Provincia di Caserta e di approvazione dello schema di Convenzione (doc. 10); e) la Convenzione stipulata tra il Comune di Casagiove e la S.U.A. Provincia di Caserta “per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. art 73 Allegati II.6, II.8 del D.Lgs. 36/2023” (doc. 11); - di tutti gli atti e documenti inerenti alla verifica dei requisiti in capo alla ISVEC e dell’autorizzazione, ove intervenuta, al subentro della Angel S.r.l.; - di tutti gli atti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. e per la condanna degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati NONCHE’ CON IL PRESENTE ATTO ANCHE PER L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’ E/O PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI del Determina Dirigenziale n. 223/2026 del 2.4.2026, comunicata il 4.4.2026, con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto de qua in favore della ditta Ecoce S.r.l. (doc. 27); della proposta di aggiudicazione prot. n. 23120 del 25.3.2026; tutti i verbali di gara, ivi compreso il verbale n. 7 del 19.2.2026 (doc. 24); di tutti gli atti connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti. CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex artt. 121 e 122 c.p.a. E CON RISERVA di chiedere, anche nel giudizio in corso, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ECOCE S.R.L. il 22\4\2026 : Avverso e per l’annullamento dei seguenti atti: a) della Determina Dirigenziale n. 223/2026 del 2.4.2026, comunicata il 4.4.2026, con cui il Comune di Casagiove nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della società WM Magenta srl; b) della proposta di aggiudicazione prot. n. 23120 del 25.3.2026 nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della società WM Magenta srl; c) di tutti i verbali di gara, ivi compreso il verbale n. 7 del 19.2.2026 nella parte in cui non hanno escluso WM Magenta; d) solo in gradata all’accoglimento dei ricorso di WM Magenta per l’annullamento in parte qua della determina a contrarre (n.300/2025), del bando, del disciplinare e del capitolato, con particolare riferimento al criterio A.2 dell’art. 17 del Disciplinare nonché dell’art. 5.2 del Disciplinare ai fini di una riedizione della intera procedura di gara nell’alveo della legittimità; e) ove e per quanto lesiva della Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la WM Magenta srl; f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali nella parte in cui non hanno escluso la WM Magenta; nonché in subordine per l’annullamento della intera procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e i servizi di spazzamento e igiene urbana in favore di Ecoce S.r.l., nonché gli atti di gara e la successiva rinnovazione della valutazione delle offerte
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione originaria, la proposta di aggiudicazione, il bando, il disciplinare, il capitolato, il piano industriale, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento o l’accertamento della nullità, con declaratoria di inefficacia del contratto e subentro ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. Con i motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli ulteriori atti della procedura, compresi il verbale con cui la commissione aveva rivalutato le offerte tecniche e la successiva aggiudicazione definitiva in favore dell’originaria aggiudicataria. La censura esaminata in sede cautelare riguardava l’azzeramento del punteggio attribuito alla ricorrente per l’elemento relativo alla percentuale di raccolta differenziata. La commissione aveva ritenuto che l’offerta tecnica non contenesse una dichiarazione formale di perseguimento dell’obiettivo migliorativo anche al termine del terzo anno di esecuzione. La ricorrente sosteneva invece che la propria offerta, indicando il raggiungimento dell’87,4% dopo dodici mesi, intendesse riferire tale percentuale all’intera durata del servizio, superando i livelli minimi previsti dalla lex specialis. La ricorrente contestava inoltre l’assimilazione della propria offerta a quella dell’aggiudicataria, la quale non aveva proposto alcuna percentuale migliorativa. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale per ottenere l’esclusione della ricorrente, deducendo altresì, in via subordinata, l’illegittimità di alcune clausole della lex specialis e dell’intera procedura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto irricevibile il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, perché proposto soltanto con decorrenza dalla notificazione del secondo atto di motivi aggiunti, oltre il termine decadenziale previsto per il ricorso incidentale nel rito appalti. Il Collegio ha escluso che la successiva aggiudicazione costituisse un atto meramente confermativo o che avesse definitivamente superato l’aggiudicazione originaria: i due atti erano autonomi, ma il primo era soltanto temporaneamente inefficace in ragione della seconda aggiudicazione. In caso di annullamento della seconda aggiudicazione, l’aggiudicazione originaria avrebbe riacquistato rilevanza, sicché permaneva l’interesse a contestarla e il termine per il ricorso incidentale continuava a decorrere dalla notificazione del ricorso introduttivo. Il TAR ha inoltre precisato che la successiva rinnovazione parziale della valutazione delle offerte non consente di proporre per la prima volta, tardivamente, censure contro l’ammissione del concorrente già conosciute e consolidate. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto manifestamente erronea la lettura data dalla commissione all’offerta tecnica della ricorrente. La dichiarazione relativa al raggiungimento dell’87,4% di raccolta differenziata dopo dodici mesi, accompagnata dal richiamo alle percentuali minime previste per il primo e il terzo anno, doveva essere intesa come riferita all’intera durata del servizio, con superamento delle soglie minime della lex specialis. Non sussisteva inoltre una specifica previsione di gara che imponesse l’indicazione di percentuali diverse per ciascuna annualità. Era altresì illegittima l’assimilazione dell’offerta della ricorrente a quella dell’aggiudicataria, poiché quest’ultima non aveva proposto alcuna percentuale migliorativa. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dei provvedimenti di aggiudicazione, rinviando la discussione di merito all’udienza del 23 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della questione processuale.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell’efficacia degli atti di aggiudicazione.
Rileva per il rito speciale in materia di appalti e per il termine di proposizione delle impugnazioni relative agli atti della procedura.
trenta giorni dalla notificazione del ricorso principale
Il termine decadenziale per la proposizione del ricorso incidentale continua a decorrere dalla notificazione del ricorso principale, anche quando intervenga una successiva aggiudicazione o una parziale rinnovazione della gara, se l’interesse all’impugnazione incidentale era già sorto.
Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nell’esecuzione.
Richiamato in relazione alla designazione del responsabile unico del progetto.
Massime di principio
- Quando una prima aggiudicazione sia seguita da una nuova aggiudicazione autonoma, la prima non diviene automaticamente irrilevante né è necessariamente oggetto di annullamento implicito: può rimanere temporaneamente inefficace e riacquistare rilevanza se la seconda aggiudicazione viene annullata.
- Nel rito appalti, la proposizione di una successiva aggiudicazione o la parziale rinnovazione della valutazione delle offerte non riapre il termine per proporre un ricorso incidentale escludente contro l’ammissione del ricorrente, quando l’interesse a tale impugnazione era già sorto ed era conoscibile alla data del ricorso principale.
- Il ricorso incidentale escludente, quale mezzo di impugnazione diretto contro un atto della procedura di gara, deve essere proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione del ricorso principale; la sopravvenuta rinnovazione di una fase della gara non consente di dedurre tardivamente vizi già noti relativi ad atti non rinnovati.
- L’interpretazione dell’offerta tecnica deve essere condotta alla luce del suo contenuto complessivo e del significato obiettivo delle dichiarazioni rese; l’indicazione di una percentuale migliorativa raggiunta dopo il primo anno può riferirsi all’intera durata del servizio quando il testo dell’offerta e il richiamo alle soglie minime successive rendano tale significato inequivocabile.
- La commissione di gara non può azzerare il punteggio di un’offerta sulla base di un requisito formale non previsto dalla lex specialis, né può assimilare offerte sostanzialmente diverse quando una sola di esse contenga una proposta migliorativa valutabile secondo i criteri di gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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