Cassazione Civile, Ordinanza n. 21384/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero era trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio in esecuzione di un decreto prefettizio, con successive proroghe del trattenimento autorizzate dal Giudice di Pace su richiesta della prefettura, motivata dalla asserita difficoltà di identificazione e di acquisizione dei documenti necessari all'espulsione. Con un unico motivo di ricorso in Cassazione, egli ha censurato la proroga per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che non ricorressero i presupposti legali per la protrazione della misura. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere stato rilasciato dal centro, e non risultava il contrario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, essendo il ricorrente stato rilasciato e quindi essendo cessata l'efficacia del provvedimento di proroga impugnato, non sussistesse più un interesse concreto e attuale a ottenere una declaratoria di illegittimità della proroga del trattenimento. Nulla sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma che consente la proroga del trattenimento solo in presenza dei presupposti di legge, ossia difficoltà di identificazione e di acquisizione dei documenti per l'espulsione; la Corte non entra nel merito della censura perché rileva la carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della debenza, se dovuta e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento di proroga del trattenimento amministrativo diventa inammissibile per carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il trattenuto venga rilasciato e il provvedimento abbia ormai esaurito i propri effetti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che permanga un interesse concreto e attuale alla decisione; la mera contestazione dell'illegittimità originaria dell'atto non basta se l'atto non produce più effetti nella sfera del ricorrente.
- Quando il giudizio di legittimità si arresta per inammissibilità, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge processuale tributaria e civile.
- La verifica dei presupposti sostanziali della proroga del trattenimento resta assorbita se viene meno l'interesse all'impugnazione per intervenuta cessazione della misura.
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