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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19776/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall'azione promossa da un condominio per ottenere la rimozione di due fioriere in cemento collocate presso le aperture di aerazione dell'intercapedine condominiale, nonché l'estirpazione di alberi piantati dal proprietario di un'unità al piano terra, asseritamente a distanza non legale. Una condomina interveniva in giudizio lamentando danni da infiltrazioni al proprio immobile e chiedendo anche il risarcimento dei pregiudizi. Il Tribunale accoglieva in parte le domande, ordinando la rimozione delle fioriere e degli alberi e liquidando un risarcimento. In appello, il proprietario otteneva una parziale riforma: la Corte d'appello escludeva la violazione delle distanze legali per gli alberi e rigettava la domanda risarcitoria della condomina, ritenendo che le infiltrazioni dipendessero soprattutto dalla cattiva esecuzione e mancata impermeabilizzazione dei cunicoli di aerazione condominiali, non dalle opere presenti nella sua proprietà. La condomina ricorreva per cassazione con un unico motivo articolato in tre censure, denunciando violazione dell'art. 892 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio motivazionale: sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel misurare l'altezza delle piante considerando solo il tronco e non anche le diramazioni rilevanti ai fini della qualificazione come alberi di alto fusto; che avesse erroneamente escluso la violazione della distanza legale dal confine, nonostante la CTU avesse indicato distanze inferiori a tre metri; e che avesse omesso di considerare il maggior degrado dell'intercapedine contigua al suo immobile e i fattori causali indicati dal secondo consulente (fioriera, aiuola irrigata, opere non impermeabilizzate).

La decisione

La Corte di cassazione accoglie la prima e la seconda censura del motivo unico e rigetta la terza. Ritiene corretta la premessa della Corte d'appello secondo cui, per l'art. 892 c.c., non va considerata l'altezza della chioma fino alla sommità, ma censura l'erroneità del criterio adottato per la misurazione del fusto, perché non può essere limitato al solo tronco, dovendo comprendere anche le branche principali fino al loro diffondersi in rami. Inoltre, rileva che la Corte territoriale aveva affermato in modo non rispondente agli atti che le piante fossero a distanza abbondantemente superiore ai tre metri, mentre dalla CTU risultavano distanze di mt. 2,21 e mt. 2,71. Quanto al danno da infiltrazioni, la motivazione della sentenza impugnata viene ritenuta sufficiente e logicamente articolata: la Corte territoriale aveva confrontato le due consulenze, valorizzando quella che ricondusse i danni alla cattiva costruzione e impermeabilizzazione dell'intercapedine, con applicazione del criterio del 'più probabile che non'. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 892 c.c.

    "fusto diviso in rami"; "fusto che si diffonde in rami"; distanza di mt. 3

    Ai fini delle distanze legali degli alberi, la qualificazione della pianta dipende dalla struttura del fusto e non dall'altezza della sola chioma; il fusto comprende il tronco e le branche principali fino alla diffusione in rami, con conseguente rilevanza della corretta misurazione per stabilire se si tratti di alberi di alto o medio fusto e quale distanza dal confine sia dovuta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata in relazione alla valutazione delle prove e degli accertamenti tecnici.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata in relazione alla valutazione delle prove e degli accertamenti tecnici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato quale parametro del vizio motivazionale dedotto con riferimento a un fatto decisivo discusso tra le parti.

Massime di principio

  • Per stabilire il rispetto delle distanze legali degli alberi ex art. 892 c.c., il giudice deve accertare correttamente la conformazione del fusto, inteso come tronco e branche principali, senza limitarsi al solo tronco e senza assumere come criterio la sola altezza della chioma.
  • La qualificazione di una pianta come ad alto o medio fusto non può essere fatta in modo astratto o apodittico: occorre un accertamento tecnico coerente con la struttura effettiva dell'albero e con la misurazione della distanza dal confine risultante dagli atti.
  • In tema di danno da infiltrazioni, il giudice di merito può selezionare tra consulenze tecniche contrastanti quella ritenuta più convincente, purché dia conto del percorso logico seguito e applichi correttamente il criterio del 'più probabile che non'.
  • Il vizio di omessa motivazione sussiste solo se la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-argomentativo della decisione; non basta la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché la scelta delle fonti del convincimento e l'apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove appartengono al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniParti comuni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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