Cassazione Penale, Sentenza n. 3369/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva autorizzato l'estradizione verso l'Albania per il reato di partecipazione ad un gruppo criminale finalizzato al traffico e importazione illecita di sostanze stupefacenti (luglio 2015 - febbraio 2017). L'unico motivo dedotto è vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe omesso di valutare adeguatamente i gravi indizi di colpevolezza richiesti in materia di estradizione processuale, nonché avrebbe ignorato che l'autorità albanese non aveva fornito elementi indiziari aggiuntivi richiesti ex art. 704, comma 2 c.p.p.; inoltre il ricorrente ha invocato il ne bis in idem sulla base di un decreto di archiviazione relativo ad alcuni episodi di spaccio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse osservato il dovere di sommaria delibazione ex art. 705 c.p.p. e che la richiesta di chiarimenti all'autorità albanese e la risposta negativa non abbiano creato un vuoto motivazionale. La Cassazione ha confermato la valutazione degli indizi operata dalla Corte di appello, richiamando il contenuto dei quaderni sequestrati (annotazioni sui quantitativi acquistati dal Prenga) e la portata economica e quantitativa del traffico come elementi sintomatici di partecipazione a una compagine organizzata. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha ritenuto che l'archiviazione prodotta riguardava reati-fine per i quali l'estradizione non era stata concessa, e dunque non impediva la consegna rispetto all'accusa di partecipazione all'associazione criminale.
Norme richiamate
art. 704, comma 2 cod. proc. pen.
Consente all'autorità giudiziaria di richiedere accertamenti o chiarimenti alle autorità straniere; nel caso di specie la Corte aveva richiesto all'Albania se vi fossero indizi aggiuntivi e ha legittimamente valutato la risposta negativa nel contesto della ricognizione complessiva dei procedimenti
Imposta l'obbligo di una sommaria delibazione da parte dell'autorità italiana nella procedura di estradizione processuale, cioè una verifica non meramente formale dell'esistenza di elementi a carico sulla base degli atti prodotti; tale obbligo è stato ritenuto adempiuto dalla Corte di appello
Convenzione europea sull'estradizione 13/12/1957, art. 8
art. 8 Convenzione europea sull'estradizione
Rilevanza della pendenza di procedimenti penali nello Stato richiesto ai fini dell'accertamento di cause ostative all'estradizione; la Corte ha valutato la pendenza e l'esito dei procedimenti anche rispetto a eventuali cause ostative
Convenzione europea sull'estradizione 13/12/1957, art. 9
art. 9 Convenzione europea sull'estradizione
Disciplina il divieto di duplicazione di procedimenti o punizioni (ne bis in idem) tra Stati contraenti; la Corte ha chiarito che l'archiviazione estera può ostare all'estradizione solo se riguarda gli stessi fatti e la stessa imputazione per cui è richiesta la consegna
art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti (reato-fine); nel caso l'archiviazione riguardava procedimenti per questo articolo e tali procedimenti non coincidevano con l'ipotesi associativa oggetto dell'estradizione
Massime di principio
- In materia di estradizione processuale il giudice italiano deve compiere una sommaria delibazione (art. 705 c.p.p.): non è sufficiente un controllo formale della documentazione, ma va verificata l'esistenza di elementi indiziari utili a sostenere, nel sistema probatorio dello Stato richiedente, la richiesta di estradizione
- La richiesta di chiarimenti o integrazioni alle autorità straniere (art. 704, comma 2 c.p.p.) e la risposta negativa non obbligano il giudice a sospendere automaticamente la decisione; il materiale già acquisito può essere ritenuto sufficiente se motivatamente valutato
- Quantitativi ingenti di sostanza e annotazioni contabili o quaderni di registrazione possono costituire indizi concreti di partecipazione a un'organizzazione dedita al traffico, e giustificano inferenze sulla natura organizzata dell'attività oltre la mera qualità di acquirente
- Il ne bis in idem proveniente da uno Stato estero (archiviazione o sentenza) è ostativo all'estradizione solo se riguarda gli stessi fatti e la stessa imputazione per cui è richiesta la consegna, ed è stato pronunciato da un'autorità competente nel suo ordinamento e con efficacia definitiva
- Se l'archiviazione riguarda reati diversi o singoli episodi per i quali l'estradizione non è stata concessa, essa non impedisce la consegna rispetto a una diversa imputazione (ad es. associazione criminale)
- Le valutazioni di fatto sulla sussistenza o meno di specifici contatti e rapporti tra indagati rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della motivazione e del rispetto dei principi di diritto
- La difesa che invoca carenze probatorie o il ne bis in idem deve fornire elementi documentali chiari e specifici; eccezioni generiche o contraddizioni temporali nei documenti allegati indeboliscono l'eccezione
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