Sentenza del 29/11/2022 n. 899 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta di registro - ipotecarie e catastali - immobili - acquisto -successione - agevolazione prima casa - erroneità della richiesta -dichiarazione integrativa - richiesta per altro immobile - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
In sede di successione la ricorrente aveva chiesto il beneficio 'prima casa' per la quota di 1/6 dell'immobile in Via XXX n. 14/1. In una successiva successione (decesso del padre) ha erroneamente richiesto il beneficio per un diverso immobile in Salita YYY n. 2, mentre per l'immobile di Via XXX ha pagato le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria. L'Ufficio ha poi revocato il beneficio relativo a Salita YYY ritenendo che la ricorrente avesse già usufruito del beneficio per Via XXX. La ricorrente ha presentato una dichiarazione di successione integrativa richiedendo il beneficio per Via XXX e ha chiesto il rimborso della differenza tra le imposte pagate in misura proporzionale e l'imposta fissa dovuta con l'agevolazione. L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo che la dichiarazione integrativa non poteva essere prodotta dopo l'avvio dell'attività di controllo e che la richiesta del beneficio sarebbe atto negoziale irretrattabile.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la dichiarazione integrativa dell'erede e il conseguente diritto al rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate in misura ordinaria per l'immobile di Via XXX n. 14/1. Ha motivato che l'art. 69, comma 3, L. 342/2000 consente la richiesta del beneficio in sede di dichiarazione di successione e che la normativa e la prassi (risoluzioni Agenzia) ammettono l'integrazione/modifica mediante atto integrativo; inoltre la normativa non prevede l'irretrattabilità della richiesta né la decadenza dalla possibilità di chiedere il beneficio per altri immobili. La Corte ha quindi ordinato il rimborso di euro 3.350 (di cui euro 2.300 per imposta ipotecaria e euro 1.050 per imposta catastale) oltre interessi dalla data di richiesta del rimborso, e ha compensato le spese del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 69, comma 3, legge n. 342/2000
Consente agli eredi di ottenere i benefici 'prima casa' in relazione alle imposte ipotecarie e catastali mediante richiesta nella dichiarazione di successione; non prevede decadenza dalla possibilità di richiedere il beneficio per altri immobili né l'irretrattabilità della richiesta.
Richiamato per affermare che gli atti unilaterali sono irretrattabili solo nei casi previsti dalla norma; la richiesta del beneficio non risulta irretrattabile per effetto di norme civili generiche.
Risoluzione Agenzia Entrate 2 ottobre 2006 n. 110
Ammette la possibilità di integrare/modificare la richiesta delle agevolazioni 'prima casa' anche mediante atto integrativo nelle successioni, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità.
Risoluzione Agenzia Entrate 27 giugno 2013 n. 40/E
Conferma la possibilità di presentare atti integrativi per perfezionare la richiesta delle agevolazioni 'prima casa' in materia di successioni.
Risoluzione Agenzia Entrate 27 aprile 2017 n. 53/E
Richiamata dall'Ufficio a sostegno di una posizione più restrittiva sui modi e tempi di integrazione delle richieste; la Corte non ha ritenuto convincente tale argomentazione a precludere la possibilità di atto integrativo.
Massime di principio
- Un erede che abbia erroneamente richiesto il beneficio 'prima casa' per un immobile può correggere l'errore mediante una dichiarazione di successione integrativa per chiedere l'agevolazione in relazione a un altro immobile dell'asse ereditario.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa non viene automaticamente preclusa dall'avvio di attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria; l'esistenza del controllo non vale di per sé a rendere 'irretrattabile' la precedente richiesta.
- La normativa e la prassi prevedono sanzioni per dichiarazioni mendaci (versamento dell'imposta ordinaria e sovrattassa del 30% sulla differenza), ma non comportano la perdita totale del diritto di richiedere l'agevolazione in relazione ad altri immobili.
- È consigliabile presentare l'atto integrativo tempestivamente e corredato della documentazione probatoria (titoli, quote ereditarie, prova dei pagamenti) per agevolare il riconoscimento dell'agevolazione e del rimborso.
- Se l'atto integrativo viene accettato, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza delle imposte già versate e degli interessi a decorrere dalla data della richiesta di rimborso; le spese di giudizio possono essere compensate in caso di errore del contribuente.
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