Sentenza del 29/11/2022 n. 901 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento - notificazione - società - sede legale - impossibilità -notifica - eseguita nei confronti del legale rappresentante - legittimità -condizione - residenza - stesso comune di domicilio fiscale della società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al 2009 (maggior imposta €4.720), con censura principale sull'irregolarità della notificazione: la notifica era stata eseguita mediante deposito del plico nella casa comunale come per soggetto irreperibile (art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973), mentre la ricorrente sosteneva che prima di procedere al deposito l'Ufficio avrebbe dovuto tentare la notifica al legale rappresentante nominativamente indicato nell'atto.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle entrate è stato accolto. La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato regolare la notificazione: poiché il legale rappresentante non risiedeva nel medesimo comune di domicilio fiscale della società, l'Ufficio era legittimato ad applicare le formalità di irreperibilità (art. 140 c.p.c.) e il deposito comunale è quindi valido. In subordine, anche se vi fosse stato un vizio formale, sarebbe stato sanato per raggiungimento dello scopo, dato che la società ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 60, d.P.R. n. 600/1973 (lett. e))
Prevede la possibilità, in caso di irreperibilità, del deposito dell'atto nella casa comunale; utilizzata come modalità quando non sono praticabili altre forme di notificazione alla società.
art. 138 c.p.c.
Disciplina la consegna dell'atto a persona avente domicilio nel comune, richiamata come modalità alternativa per la notifica al rappresentante della società.
art. 139 c.p.c.
Regola la notificazione a persona fisica mediante consegna nell'abitazione o dimora, parte del quadro normativo sulle modalità sostitutive di notifica.
art. 140 c.p.c.
Prevede le formalità specifiche per la notificazione a soggetti irreperibili (es. deposito alla casa comunale); la Corte ha ritenuto applicabile questa norma quando il legale rappresentante non risiede nel comune di domicilio fiscale della società.
art. 141 c.p.c.
Completa le modalità di notificazione a persone fisiche mediante atti pubblici e consegna, richiamata nel contesto delle notifiche alla persona fisica rappresentante della società.
art. 145, comma 3, c.p.c.
Richiamato dall'Amministrazione come norma che consente la notifica al rappresentante della società in luogo della sede, ma la giurisprudenza condiziona tale applicazione alla residenza nel comune di domicilio fiscale della società.
Cass., sez. trib., 9 maggio 2002, n. 6609
Giurisprudenza chiave che afferma che la notifica all'organo rappresentativo della società è possibile in via sussidiaria solo se il rappresentante risiede nel comune di domicilio fiscale della società.
Cass., sez. trib., 9 maggio 2018, n. 11043
Conferma il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo: il vizio di notifica può essere sanato se il destinatario non ha subito pregiudizio nel diritto di difesa.
Cass., sez. trib., 21 febbraio 2022, n. 5516
Consente la sottoscrizione dell'atto impoesattivo da parte di un funzionario delegato tramite ordine di servizio non necessariamente nominativo, ritenendo sufficiente l'indicazione della qualifica.
Cass., sez. trib., 21 febbraio 2022, n. 5517
Ribadisce il principio di unitarietà del procedimento: l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è sufficiente anche per la fase esecutiva.
Cass., sez. trib., 18 gennaio 2022, n. 1321
Ulteriore richiamo alla non obbligatorietà dell'indicazione separata del responsabile per le diverse fasi del procedimento amministrativo-tributario.
Cass., sez. trib., 6 aprile 2022, n. 11110
Sottolinea che, ove la normativa richieda il contraddittorio preventivo (es. tributi armonizzati), la nullità per mancato contraddittorio richiede la prova della specifica lesione (c.d. "prova di resistenza").
Corte costituzionale, sent. n. 120/2021
Ha dichiarato inammissibile la questione sulla illegittimità della debenza dell'aggio anche quando l'agente della riscossione non svolge prestazioni effettive; implicita conferma della legittimità della norma.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento indirizzata al legale rappresentante della società in luogo della sede è lecita in via sussidiaria solo se il legale rappresentante risiede nel medesimo comune di domicilio fiscale della società; in caso contrario vanno seguite le formalità per l'irreperibilità (art. 140 c.p.c.).
- Se la procedura di notificazione alternativa (es. consegna al rappresentante) non è stata rispettata ma il contribuente ha comunque potuto esercitare pienamente il diritto di difesa (ha contestato nel merito l'atto in giudizio), il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato è valida anche se la delega è attestata con ordine di servizio non nominativo, purché sia individuabile la qualifica che autorizza la firma.
- Non è obbligatorio indicare distintamente il responsabile della fase esecutiva quando è già indicato il responsabile del procedimento di accertamento: vige il principio di unitarietà del procedimento.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, ove sia previsto (p.es. tributi armonizzati), può comportare nullità solo se il contribuente prova di aver subito un pregiudizio specifico nella resistenza (c.d. "prova di resistenza").
- Carenze relativamente all'indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi o alla motivazione delle sanzioni (se queste sono contestate contestualmente all'avviso) non sono, di per sé, idonee a determinare l'illegittimità dell'atto quando le norme disciplinano già i criteri o non impongono motivazioni separate.
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