Sentenza del 29/11/2022 n. 904 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRAP - rimborso - dichiarazione - errata indicazione di compensi -dichiarazione integrativa - necessità - esclusione - istanza di rimborso -ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva indicato nella dichiarazione IRAP 2015 un importo dei compensi (rigo IQ50) ritenuto erroneo perché comprendeva anche emolumenti relativi ad incarichi svolti individualmente (sindaco, CTU, revisore, commissario giudiziale) che, a suo avviso, non dovrebbero essere assoggettati a IRAP in quanto privi di autonoma organizzazione. Ha chiesto il rimborso (istanza art. 38 d.P.R. 602/1973) di Euro 12.523, documentando l'entità dei compensi da escludere (Euro 356.186,51 su un totale dichiarato di Euro 704.931,00) con fatture.
La decisione
Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado rigettando l'appello. Motivo: il contribuente non ha fornito la prova richiesta per una istanza di rimborso (onere probatorio a carico del richiedente) che l'attività per cui chiede esenzione sia stata svolta senza avvalersi dell'autonoma struttura organizzativa. I dati prodotti (beni strumentali per Euro 68.319, spese per dipendenti per Euro 161.085 e compensi a terzi per Euro 160.524) e il comportamento dichiarativo in anni precedenti hanno fatto ritenere prevalente l'impiego della struttura. Pertanto il rimborso è respinto e l'appellante è condannato alle spese del grado per Euro 2.500,00.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'istanza di rimborso per inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento; consente al contribuente di chiedere il rimborso entro 48 mesi e, secondo la giurisprudenza richiamata, tale istanza è autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa.
art. 2, D.lgs. n. 446/1997
Definisce il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP; la presenza di autonoma organizzazione comporta assoggettamento ad IRAP delle attività svolte con tale struttura.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
Regola la dichiarazione integrativa come mezzo di emenda/ritrattazione della dichiarazione originaria; la Corte ha precisato che tale strumento e l'istanza di rimborso sono opzioni concorrenti e non alternative offerte al contribuente.
Cassazione, Sez. 5, n. 19002/2019 (richiamata)
Conferma il principio che dichiarazione integrativa e istanza di rimborso operano su piani diversi e che la mancata presentazione della integrativa non rende inammissibile l'istanza di rimborso.
Cassazione, ord. n. 13378/2016 (richiamata)
Stabilisce che il commercialista cui si contesta l'assoggettamento IRAP per incarichi come sindaco/revisore può ottenere lo scorporo solo se prova la separatezza dei redditi; l'onere della prova grava sul contribuente.
Massime di principio
- La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa non impedisce la proposizione di un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973: sono strumenti distinti e alternativi messi a disposizione del contribuente.
- In caso di istanza di rimborso il contribuente ha l'onere di provare che i compensi per i quali chiede la restituzione derivano da attività svolte senza avvalersi di autonoma organizzazione; senza prova adeguata la domanda è destinata a essere respinta.
- Elementi indiziari come rilevanti beni strumentali, spese per dipendenti e consistenti compensi a terzi sono considerati segni di autonoma organizzazione e pesano contro la domanda di rimborso.
- La coerenza del comportamento dichiarativo del contribuente in anni precedenti e successivi può essere valutata negativamente dal giudice quando contrasta con la richiesta di scorporo di compensi.
- Per costruire una difesa efficace il contribuente deve produrre documentazione chiara e dettagliata (fatture, prove di svolgimento degli incarichi in forma personale e separata, assenza di utilizzo di personale o mezzi dello studio, timbrature, corrispondenza, ecc.) atta a dimostrare la concreta separatezza delle prestazioni.
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