Cassazione Penale, Sentenza n. 37443/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/12/2022 che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di lesioni (artt. 582, 583 c.p.) aggravato da futili motivi. Il ricorrente, assistito dall'avv. Guido Sciacca, ha articolato sei motivi: (1) vizi di motivazione e errata valutazione delle prove (in particolare marginalizzazione di circostanze favorevoli e valutazione del video); (2) travisamento della prova in relazione al filmato; (3) mancato riconoscimento dello stato di necessità; (4) erronea applicazione dell'aggravante dei futili motivi; (5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante per il risarcimento del danno; (6) eccessiva determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in massima parte inammissibile o infondato, confermando la valutazione di merito sulla responsabilità e sulla prova filmata e rigettando le censure relative allo stato di necessità, al risarcimento del danno e alla determinazione della pena. Tuttavia il quarto motivo (aggravante dei futili motivi) è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione dell'aggravante per futili motivi e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quella specifica circostanza. Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile e confermato.
Norme richiamate
art. 582, 583, primo comma, n. 1) cod. pen.
Norme che definiscono e sanzionano il reato di lesioni personali; la condotta dell'imputato è stata ritenuta volontaria e originariamente aggravata dai futili motivi dal giudice di merito
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Norma procedurale sulla facoltà di discussione orale in Cassazione; qui il difensore non ha richiesto la discussione orale e il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti dell'impugnazione e di ammissione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamata per delimitare l'oggetto del controllo
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno: la Corte ricorda che il risarcimento deve essere volontario, integrale e effettivo per poter dare luogo all'attenuante
Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè) e altra giurisprudenza di legittimità
Principio di diritto secondo cui la Corte di Cassazione non puo' procedere a una rinnovata valutazione di merito dei fatti e delle prove; richiamato per escludere la rilettura del filmato e delle dichiarazioni da parte di questa Corte
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle prove: le censure basate su diversa valutazione dei dati di fatto sono, di norma, inammissibili.
- La prova video, pur essendo molto significativa per il giudice di merito, viene valutata nel merito dal giudice di impugnazione e la Cassazione interviene solo per travisamento evidente o vizi logici nella motivazione.
- Lo stato di necessità richiede pericolo attuale, inevitabilità del pericolo e proporzione dell'azione difensiva; la mera paura o possibilità di allontanarsi può escluderne il riconoscimento.
- L'aggravante dei 'futili motivi' richiede l'accertamento certo del movente: se il movente è incerto o non determinabile con certezza, l'aggravante non può essere applicata.
- Per ottenere la circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n.6) è necessario che il risarcimento sia volontario, integrale e dimostrabile; atti preparatori o solleciti all'assicurazione senza prova dell'effettivo e completo ristoro non bastano.
- La determinazione della pena (incremento rispetto al minimo) deve essere specificamente motivata; la Cassazione sindaca l'adeguatezza della motivazione, ma non ricalcola la pena se la valutazione rientra nel merito.
- In caso di annullamento parziale (es. su un'aggravante) la causa viene rinviata per il nuovo esame limitatamente al profilo annullato, mentre le altre statuizioni restano efficaci.
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