Cassazione Penale, Sentenza n. 43503/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza del Tribunale di Pavia dell'8/02/2011 (irrevocabile 15/07/2011), ai sensi dell'art. 168 c.p., sostenendo che il condannato avesse commesso un nuovo delitto (riciclaggio) nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio. La controversia verteva sull'individuazione del tempus commissi del delitto di riciclaggio, contestato in un arco temporale ampio (tra il 27/06/2013 e il 06/11/2019) e caratterizzato dalla produzione di una fattura falsa datata 20/08/2018: il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto, per il principio del favor rei, che la consumazione rilevante fosse il 06/11/2019 e quindi aveva rigettato la richiesta di revoca in relazione alla sentenza del 2011. Il Procuratore generale e il PM hanno impugnato tale decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e una fattispecie a consumazione anticipata, che si perfeziona con il compimento delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene illecito (anche senza trasformazione materiale del bene). Ne consegue che la data rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale e quella della consumazione delle operazioni di riciclaggio (ad esempio la produzione della fattura falsa o altre condotte idonee), e non la data di eventuale accertamento giudiziario successivo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione concessa con sentenza del Tribunale di Pavia (8/02/2011, irrevocabile 15/07/2011) e ha rinviato al GIP del Tribunale di Milano per un nuovo esame del tempus commissi alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
norma che prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto entro il quinquennio dalla concessione
la Corte ricorda che per applicare l'art. 168 c.p. rileva la data di consumazione del nuovo reato; se tale data ricade nel quinquennio dalla concessione del beneficio, la revoca va valutata
norma che disciplina il reato di riciclaggio
la Corte interpreta il reato di riciclaggio come reato a forma libera e a consumazione anticipata: si consuma con il mero compimento di operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene illecito, anche senza trasformazione materiale del bene
norma procedurale relativa alla memoria difensiva
richiamata la possibilità per il difensore di presentare memoria ex art. 611 c.p.p.; non incide sul principio sostanziale espresso circa il tempus commissi del riciclaggio
Massime di principio
- Il reato di riciclaggio si considera consumato quando sono poste in essere le operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene, non al momento del successivo accertamento giudiziario.
- Per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. occorre confrontare la data di consumazione del nuovo reato con la data di concessione del beneficio; non rileva la data in cui il reato viene accertato o processualmente accertato se anteriore alla scoperta.
- La produzione di documenti falsi (es. fattura falsa) o altre condotte volte a celare l'origine illecita possono costituire il momento consumativo del riciclaggio e pertanto rilevare ai fini dell'art. 168 c.p.
- In caso di incertezza sulla datazione del fatto penalmente rilevante, il giudice deve valutare le prove e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza; il principio del favor rei opera solo se sussiste un dubbio insuperabile sulla data di consumazione.
- Se il giudice dell'esecuzione erri nella identificazione del tempus commissi può essere disposta l'annullamento e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame sulla base dei criteri indicati dalla Cassazione.
- La circostanza che il bene sia stato messo in circolazione molti anni dopo la sua acquisizione non esclude la consumazione anteriore del riciclaggio se già allora furono compiute operazioni idonee a ostacolare l'identificazione.
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