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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23586/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione denunciando: 1) violazione del diritto di difesa e nullità delle sentenze per essere stato dichiarato assente senza prova dell'effettiva conoscenza del processo, nonostante avesse nominato un difensore di fiducia e avesse eletto domicilio presso il suo studio; il processo è iniziato dopo circa sei anni e il difensore non era intervenuto alle prime udienze, poi avendo rinunciato al mandato; 2) vizio di motivazione e insufficienza di prove in ordine all'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo che non risultava che egli fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'autovettura e che avesse tentato la fuga perché in condizione di clandestinità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: sul primo, ha considerato che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nominato contestualmente all'identificazione costituiva elemento sintomatico della conoscenza del procedimento e che non emergono elementi oggettivi a favore di una ignoranza incolpevole; sulla responsabilità per ricettazione, ha condiviso la valutazione che dal possesso esclusivo dell'auto di provenienza furtiva, dal tentativo di eludere il controllo (mancato rispetto dell'ordine di fermarsi, tentativo di fuga) e dalla mancanza di giustificazioni sia desumibile la coscienza della provenienza delittuosa. Conseguentemente ha confermato la condanna e ha obbligato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia è elemento sintomatico della conoscenza del processo da parte dell'imputato e comporta un onere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore; il giudice può ritenere la conoscenza del procedimento anche in presenza di tale elezione, salvo prova contraria fondata su elementi oggettivi.

  • art. 6 CEDU

    Il principio dell'ignoranza incolpevole (diritto a un equo processo) non opera quando l'imputato abbia avuto atti dalla cui verifica risulti che è venuto a conoscenza del procedimento (es. elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia, arresto); in tali casi è esclusa l'ignoranza incolpevole e grava sull'imputato l'onere di diligenza.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Per la ricettazione è richiesto il dolo specifico consistente nella coscienza della provenienza delittuosa del bene; tale elemento soggettivo può essere desunto da un insieme di circostanze obiettive (possesso esclusivo, comportamento evasivo, tentativo di fuga, mancanza di giustificazioni).

  • Cass. Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish) e Cass. Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020 (Kebaili)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui possono far ritenere la conoscenza del procedimento; il giudice deve tuttavia verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale quando la nomina sia di ufficio.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia nominato al momento dell'identificazione è elemento sintomatico della conoscenza del processo e impone all'imputato l'onere di mantenere contatti con il difensore.
  • La sola assenza del difensore in udienza o la successiva rinuncia al mandato non costituiscono di per sé prova dell'ignoranza del processo; è richiesta prova oggettiva dell'inesistenza di conoscenza.
  • Comportamenti obiettivi come il possesso esclusivo del bene provento di reato, il rifiuto di fermarsi, il tentativo di fuga e la mancata fornitura di giustificazioni possono concorrere a provare il dolo nella ricettazione.
  • Il lungo intervallo temporale tra il fatto e l'inizio del processo non elimina automaticamente l'efficacia degli atti processuali (nomina difensore, elezione di domicilio); occorre valutare gli elementi oggettivi concreti sulla conoscenza del procedimento.
  • In situazioni analoghe, per opporre con successo l'eccezione di mancata conoscenza del processo è necessario fornire elementi documentali e oggettivi (es. notifiche avvenute a luogo diverso, assenza di rapporti con il difensore comprovata da atti, impossibilità materiale a ricevere comunicazioni) e non basarsi su dichiarazioni unilaterali.
  • Chi è accusato di ricettazione dovrebbe, se vuole negare la conoscenza della provenienza illecita, fornire spiegazioni concrete e coerenti circa l'acquisizione del bene e le ragioni del possesso per contrastare la valutazione basata su elementi di fatto.

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