Cassazione Civile, Ordinanza n. 01165/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'associazione ricorrente aveva insinuato al passivo del fallimento della società calcistica un credito di euro 4.523,32 per compensi relativi a visite mediche effettuate da professionisti associati, volte a certificare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica su incarico della società poi fallita. Il credito era stato ammesso al passivo in via chirografaria, ma non con il privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c., poiché il giudice delegato e poi il Tribunale avevano ritenuto non provato che la prestazione fosse stata affidata in modo esclusivo o prevalente al singolo professionista. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto: 1) una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 2 c.c. per asserita disparità di trattamento, nella parte in cui non prevede il privilegio anche quando l'incarico sia conferito a una associazione di professionisti e la prestazione sia svolta da uno dei componenti; 2) violazione dell'art. 2751-bis n. 2 c.c. e omessa motivazione sulla natura remuneratoria del credito; 3) falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. e della disciplina del D.lgs. 96/2001, richiamata in materia di società tra professionisti/avvocati, sostenendo che la disciplina dovesse condurre a riconoscere il privilegio; 4) censura sulle spese, perché il decreto impugnato le aveva dichiarate irripetibili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché un ricorso per cassazione non può essere utilizzato soltanto per prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte infondati e in parte inammissibili: infondati, perché la decisione del Tribunale è coerente con il principio secondo cui il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. spetta allo studio/associazione solo se il credito corrisponde alla prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da un professionista associato, e se sia dimostrata anche la destinazione del corrispettivo a remunerare quel professionista; inammissibili, perché le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva allegato gli accordi interni di ripartizione di utili e spese né prodotto lo statuto dell'associazione, sicché mancava qualsiasi base per riconoscere il carattere personale e remunerativo del credito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, perché subordinato all'accoglimento del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il privilegio generale sui beni mobili per le retribuzioni dei professionisti spetta solo se il credito è il corrispettivo di una prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più professionisti associati, ed è dimostrata la sua imputazione retributiva al professionista che ha eseguito l'opera.
art. 3 Cost.
La ricorrente lo invocava per sostenere una questione di disparità di trattamento, ma la Corte ha reputato inammissibile la censura perché formulata come mera questione di legittimità costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del fatto e delle prove, quando la questione riguarda in sostanza l'accertamento della natura del credito e dei presupposti del privilegio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato; non può essere surrettiziamente riaperto tramite una doglianza formalmente di violazione di legge.
La ricorrente ne ha denunciato la mancata applicazione in relazione alla disciplina del D.lgs. 96/2001, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e, per la parte in cui richiedeva un nuovo esame dei fatti, inammissibile.
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere un'analogia con la disciplina delle società tra professionisti/avvocati, ma la Corte non ha accolto tale impostazione ai fini del privilegio reclamato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il privilegio generale mobiliare previsto per i compensi dei professionisti non spetta automaticamente allo studio associato o all'associazione professionale: occorre provare che il credito derivi da una prestazione personalmente svolta da un associato, in via esclusiva o quantomeno prevalente.
- La personalità della prestazione professionale deve risultare già dal momento dell'instaurazione del rapporto, cioè da una regola d'ingaggio che evidenzi l'intuitus personae, e deve essere dimostrata anche quanto all'imputazione del corrispettivo.
- La proposizione dell'insinuazione al passivo da parte di un'entità associativa fa presumere la fungibilità delle prestazioni dei singoli componenti; chi chiede il privilegio deve quindi allegare e provare sia l'incarico al singolo professionista sia gli accordi interni che rendano il credito, in tutto o in parte, di sua pertinenza.
- In sede di legittimità non è ammissibile utilizzare la censura di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere costruito esclusivamente come richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma applicata, perché ciò non integra di per sé un vizio del provvedimento impugnato.
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