Sentenza del 22/05/2019 n. 13792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per l’ICI 2006, contestando il versamento dell’imposta in misura inferiore su un fabbricato che F.A.P. riteneva strumentale all’attività agricola e quindi rurale. La CTP di Parma aveva accolto il ricorso solo sulle sanzioni, confermando il tributo perché l’immobile non risultava classificato D/10; la CTR Emilia-Romagna aveva respinto l’appello. In Cassazione F.A.P. ha dedotto: (1) l’omesso esame e la violazione dell’art. 2909 c.c., invocando giudicati relativi ad altre annualità; (2) la violazione della disciplina sulla ruralità catastale e sugli effetti retroattivi della domanda di variazione; (3) la violazione della norma che attribuisce efficacia retroattiva alla variazione e la pretesa necessità di presentare anche un’apposita istanza al Comune.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: i giudicati relativi ad altre annualità non consentivano, in questo caso, di far retroagire la classificazione catastale ai fini dell’esenzione. Ha accolto il secondo motivo, riconoscendo che la domanda di variazione catastale presentata da F.A.P. il 30 settembre 2011, con l’annotazione della ruralità, produce effetti dal quinto anno antecedente e quindi comprende il 2006. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la retroattività riconosciuta risolveva la questione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario e annullato l’avviso ICI per il 2006. Spese delle fasi di merito compensate; il Comune è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori e 15% per spese generali.
Norme richiamate
La preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche.
Il giudicato può precludere il riesame di accertamenti comuni e permanenti, ma non opera automaticamente per attribuire efficacia retroattiva a una classificazione catastale relativa a differenti annualità.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133
per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali)
I requisiti sostanziali di ruralità sono quelli previsti dall’art. 9; per ottenere il trattamento fiscale esonerativo, la ruralità deve però risultare attraverso la classificazione o la procedura catastale prevista dalla disciplina applicabile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2, comma 1, lett. a), e 7, comma 2
l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
La classificazione catastale rurale, quando riconosciuta secondo la normativa, comporta la non assoggettabilità all’ICI del fabbricato rurale; una diversa categoria catastale va contestata nelle forme proprie.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14
l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
La disposizione concorre a escludere dall’ICI gli immobili rurali regolarmente iscritti con la categoria catastale pertinente, secondo il principio applicato dalla Corte.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106
ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
La norma ha consentito di presentare entro il 30 settembre 2011 una domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, sulla base di un’autocertificazione dei requisiti posseduti continuativamente dal quinto anno antecedente alla domanda.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214
le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"
Le domande di variazione catastale previste dalla disciplina del 2011 producono gli effetti stabiliti per il riconoscimento della ruralità, ferma la disciplina del classamento originario degli immobili abitativi.
D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, artt. 1 e 2
Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.
Il decreto disciplina il classamento dei fabbricati rurali e l’annotazione catastale della sussistenza del requisito di ruralità, anche per gli immobili non censibili in D/10.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124
le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La norma, interpretativa, attribuisce alle domande di variazione catastale e all’annotazione della ruralità efficacia dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda; tale effetto può quindi incidere sulle annualità d’imposta comprese nel quinquennio.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI di un fabbricato rurale non è sufficiente dimostrare che esso sia concretamente utilizzato per l’attività agricola: occorre che la ruralità risulti dal classamento catastale o dalla procedura catastale prevista dalla legge.
- Chi ritiene errata la categoria catastale non rurale deve contestare specificamente il classamento; simmetricamente, il Comune che intenda assoggettare a ICI un immobile classificato A/6 o D/10 deve impugnare tale attribuzione.
- La domanda di variazione catastale presentata entro il 30 settembre 2011 secondo la procedura prevista può produrre effetti retroattivi dal quinto anno antecedente. Nel caso concreto, la domanda del 30 settembre 2011 ha coperto anche l’annualità 2006.
- Il giudicato relativo a un’altra annualità non determina automaticamente l’esenzione per l’anno in controversia né consente, da solo, di retrodatare gli effetti di una classificazione catastale; occorre verificare se l’accertamento riguardi un elemento permanente e quali siano gli effetti attribuiti dalla legge alla variazione.
- Quando l’efficacia retroattiva della variazione catastale risolve la controversia, può risultare assorbita la questione dell’eventuale necessità di una distinta istanza al Comune.
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