Cassazione Penale, Ordinanza n. 03133/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che l'aveva ritenuta responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità della prova. Con il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione fosse viziata. Nella memoria chiedeva inoltre la riassegnazione alla sezione ordinaria e lamentava che il giudice avrebbe dovuto concedere anche la sospensione condizionale della pena, doglianza però introdotta solo con la memoria e non con il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, oltre che generico per mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello. Ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche valorizzando le artificiose modalità del fatto e l'importo non irrisorio dell'assegno oggetto di ricettazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione sulla sospensione condizionale della pena perché non dedotta con il ricorso. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di ricettazione, rispetto alla quale il ricorso tendeva indebitamente a una rivalutazione in fatto della responsabilità
criteri cui il giudice di merito deve attenersi nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione è sindacabile solo se contraddittoria o mancante
richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione è stata ritenuta congruamente motivata
richiamato implicitamente attraverso il controllo sulla congruità e logicità della motivazione della sentenza di merito
base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti o manifestamente infondati
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti determina genericità del motivo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La doglianza sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile se proposta per la prima volta con la memoria e non con il ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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