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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35222/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Roma, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati giudicati con cinque sentenze irrevocabili, consistenti in ricettazioni di assegni rubati. Il ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse valutato concretamente gli indici della continuazione: omogeneità dei reati, modalità esecutive analoghe (assegni di provenienza furtiva messi in circolazione mediante pagamenti a terzi), causale economica unitaria e vicinanza temporale e spaziale. Ha contestato in particolare il mancato riconoscimento della continuazione tra due sentenze relative a fatti ritenuti commessi nello stesso contesto spazio-temporale e ha richiamato il precedente riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con altre due sentenze, quale indice di serialità. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: omogeneità dei reati e contiguità temporale di alcuni fatti sono indici rilevanti, ma non dimostrano da soli che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, anche solo nelle linee essenziali. Il richiamo all’ipotesi di assegni provenienti dal medesimo blocchetto era esemplificativo e volto a distinguere la deliberazione unitaria dalla commissione occasionale ed estemporanea. La verifica della continuazione per singoli gruppi di reati contigui richiede che l’interessato li individui e alleghi specifici elementi sintomatici della programmazione comune; l’istanza e il ricorso non avevano fornito tali allegazioni. Il richiamo generico alla causale lucrativa, all’omogeneità delle condotte e al contesto territoriale non era sufficiente e poteva anzi indicare una scelta di vita criminale, anziché un’unica deliberazione. È stata inoltre disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

    La continuazione presuppone che i reati successivi fossero già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato; la sola omogeneità dei fatti o la loro vicinanza temporale e spaziale non sono sufficienti.

  • art. 671 c.p.p.

    Quando, infatti, l'istanza di applicazione della continuazione, oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiave subordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, con allegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, il giudice deve esaminare anche questa istanza fornendo adeguata motivazione, anche implicita, ma univocamente desumibile dal complesso dell'iter giustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Il giudice dell’esecuzione deve esaminare anche una richiesta subordinata di continuazione limitata a uno o più gruppi di reati, quando l’interessato li abbia individuati e abbia allegato indici sintomatici riferiti a ciascun gruppo; la decisione deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Dev’essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

    La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi, come imposto dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa dell’esistenza, al momento del primo reato, di una programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali.
  • L’omogeneità dei reati, la comunanza del bene protetto e la contiguità temporale o spaziale costituiscono indici valutabili, ma, da soli, non dimostrano l’unicità della deliberazione criminosa.
  • L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione è adeguata e congrua e non presenta vizi logici o travisamenti.
  • Il giudice dell’esecuzione deve valutare la continuazione anche per gruppi circoscritti di reati contigui quando l’interessato abbia individuato tali gruppi e allegato elementi sintomatici specifici della programmazione unitaria; in mancanza di allegazioni sufficienti non sussiste l’obbligo di una verifica autonoma su gruppi non adeguatamente dedotti.
  • Chi chiede la continuazione ha l’onere di allegare elementi che riconducano anche i reati successivi a una preventiva programmazione unitaria; richiami generici alla causale, all’omogeneità delle condotte o al contesto territoriale non bastano e la mera reiterazione non può tradursi in un automatico beneficio premiale.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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