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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40137/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., cioè mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di truffa. La Corte ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e indeterminato: non indicava quali passaggi della motivazione fossero erronei o illogici, né gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base della censura. Per tale ragione il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo dedotto fosse generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e quindi inidoneo a devolvere alla Corte un effettivo controllo sulla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma la censura deve essere specifica e tale da individuare puntualmente gli errori o le illogicità della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere formulato con precisione e specificità; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata solo come riferimento al reato oggetto della sentenza impugnata, senza ulteriori sviluppi nel provvedimento di legittimità.

  • cod. proc. pen.

    Richiamo generico al codice di rito per la disciplina del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di merito la deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche o meramente assertive: occorre indicare specificamente quali passaggi della motivazione siano viziati e per quali ragioni.
  • La genericità del motivo, quando impedisce di comprendere il contenuto della doglianza e di esercitare il controllo di legittimità, integra violazione del requisito di specificità del ricorso e comporta l'inammissibilità.
  • Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non confronta in modo puntuale tale apparato argomentativo, la censura è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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