Sentenza del 21/09/2015 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Mantova
COSTI DI SPONSORIZZAZIONE - Sproporzione rispetto al reddito dichiarato - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di spese di sponsorizzazione ritenute sproporzionate rispetto al reddito dichiarato e non adeguatamente collegate a un incremento dei ricavi. Il ricorrente sosteneva presumibilmente che l'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 rendesse automaticamente deducibili le sponsorizzazioni fino a 200.000 euro. La decisione ha invece chiarito che tale disposizione introduce soltanto una presunzione qualitativa, senza escludere la verifica dell'inerenza, della certezza e della competenza del costo.
La decisione
La deducibilità è stata negata. La soglia di 200.000 euro prevista dall'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 non rende automaticamente deducibile la spesa: l'Amministrazione può verificare la concreta inerenza del costo all'attività d'impresa, la sua certezza e competenza, nonché la ragionevolezza della spesa rispetto ai ricavi dichiarati. In assenza di un nesso causale tra sponsorizzazione e incremento dei ricavi, e in presenza di una chiara sproporzione, il costo non è deducibile.
Norme richiamate
Articolo 90, comma 8, legge n. 289/2002
La norma ha definito la soglia di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sino alla concorrenza di Euro 200.000,00.
La disposizione introduce una presunzione di tipo qualitativo e non una deducibilità automatica. Anche entro la soglia di 200.000 euro devono essere verificati inerenza, certezza e competenza del costo.
Articolo 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Le spese di sponsorizzazione, quando riconducibili al genere delle spese di pubblicità, sono deducibili soltanto se rispettano i requisiti fiscali di inerenza, certezza e competenza.
Massime di principio
- Il rispetto di una soglia quantitativa prevista dalla legge non comporta, da solo, la deducibilità automatica della spesa.
- Per dedurre una sponsorizzazione occorre dimostrare che il costo sia effettivo, correttamente imputato all'esercizio e inerente all'attività d'impresa.
- Una spesa sproporzionata rispetto ai ricavi o al reddito dichiarato può essere contestata, soprattutto quando non vi sia evidenza di un concreto ritorno promozionale.
- È opportuno documentare il contratto di sponsorizzazione, le prestazioni rese, la diffusione del marchio o della pubblicità e il collegamento con l'attività commerciale.
- In caso di verifica, il contribuente deve poter dimostrare un nesso plausibile tra la sponsorizzazione e la promozione dell'impresa, senza che sia necessariamente richiesto provare un incremento immediato e matematicamente determinato dei ricavi.
Testo integrale
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