Sentenza del 21/09/2015 n. 221 - Comm. Trib. Prov. Mantova
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI - Principio della soccombenza virtuale - Principio di causalità - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese. Queste devono essere poste, in tutto o in parte, a carico della parte che ha introdotto il procedimento infondatamente oppure che, con la propria condotta processuale, ne ha determinato o favorito la prosecuzione. Nel testo non sono indicati né l'importo delle spese né le parti effettivamente condannate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione delle spese processuali dopo la cessazione della materia del contendere, ad esempio per effetto di una conciliazione tra le parti. Sebbene la domanda principale non debba più essere decisa, permane l'interesse a stabilire chi debba sostenere i costi del procedimento. Il giudice deve quindi effettuare una valutazione secondo il principio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente in base all'esito presumibile della lite e applicando il principio di causalità.
Massime di principio
- Quando la controversia si estingue o diventa priva di oggetto, il giudice può comunque decidere sulla ripartizione delle spese se permane un interesse delle parti a tale pronuncia.
- La valutazione delle spese avviene considerando l'esito virtuale della causa: occorre chiedersi quale parte avrebbe probabilmente vinto se il giudizio fosse proseguito.
- Il principio di causalità impone di porre le spese a carico di chi ha provocato inutilmente il processo o ne ha determinato la prosecuzione, anche se la controversia si è conclusa con una conciliazione o per altra causa sopravvenuta.
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese; la compensazione richiede una specifica valutazione giudiziale delle responsabilità processuali.
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