Sentenza del 21/09/2015 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Attività di medico - Utilizzo di segreteria comune - Autonoma organizzazione - Inconfigurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP sostenendo che la propria attività non fosse autonomamente organizzata. In particolare, utilizzava locali dotati di un servizio generale di segreteria condiviso con altri professionisti operanti nella stessa struttura. Secondo il principio affermato, la presenza di una segreteria comune non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, poiché ciò che rileva è la possibilità che l'attività sia esercitata anche in assenza del professionista titolare, grazie a una struttura organizzata autonomamente e non meramente accessoria.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta non fondata, poiché l'utilizzo di un servizio generale di segreteria comune non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'IRAP all'attività professionale. Il medico ha quindi ottenuto il riconoscimento dell'inconfigurabilità dell'autonoma organizzazione, con conseguente esclusione dell'IRAP, nei limiti risultanti dagli elementi accertati nella controversia.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, valutata in concreto. La mera disponibilità di locali o di servizi comuni non è sufficiente se non dimostra l'esistenza di una struttura autonoma capace di operare indipendentemente dal titolare.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre verificare in concreto se disponga di un'organizzazione autonoma, eccedente il minimo necessario per l'esercizio personale dell'attività.
- L'utilizzo di una segreteria condivisa o di servizi generali comuni a più professionisti, quando tali servizi non siano autonomamente organizzati dal singolo contribuente, non prova da solo l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- Un indice particolarmente rilevante è la possibilità che l'attività prosegua anche senza l'intervento personale del professionista, grazie a dipendenti, collaboratori, beni strumentali o una struttura organizzativa propria.
- La valutazione deve considerare la titolarità, la gestione e il costo delle risorse impiegate, distinguendo i mezzi indispensabili all'attività professionale da quelli idonei a creare una vera organizzazione autonoma.
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