Sentenza del 21/09/2015 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Mantova
RIDETERMINAZIONE VALORE DEGLI IMMOBILI - PERIZIA ASSEVERATA - IMPOSTA SOSTITUTIVA - Omessa indicazione nel rogito del valore determinato nella perizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della mancata indicazione, nell'atto di compravendita, del valore dell'immobile determinato mediante perizia asseverata ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 448/2001. L'Amministrazione sosteneva che tale omissione impedisse di riconoscere la rideterminazione del valore. Il contribuente, invece, aveva comunque assolto l'imposta sostitutiva e le maggiori imposte indirette utilizzando il valore risultante dalla perizia asseverata.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta priva di rilievo sostanziale: la mancata indicazione nel rogito del valore periziato non compromette la rideterminazione del valore quando il contribuente abbia effettivamente corrisposto l'imposta sostitutiva e le maggiori imposte indirette sulla base del valore risultante dalla perizia asseverata. È quindi prevalsa una lettura sostanziale dell'adempimento, considerando determinante l'effettivo utilizzo del valore periziato ai fini fiscali.
Norme richiamate
Art. 7, comma 6, legge n. 448/2001
La norma consente la rideterminazione del valore degli immobili sulla base di una perizia asseverata, con applicazione dell'imposta sostitutiva. Secondo l'interpretazione adottata, l'omessa indicazione del valore periziato nel rogito non è decisiva se il contribuente ha comunque versato le imposte applicando quel valore.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale richiede una perizia asseverata e il pagamento di un'imposta sostitutiva, l'effettivo assolvimento dell'imposta sulla base del valore periziato può prevalere su una carenza meramente formale dell'atto.
- La mancata indicazione nel rogito del valore risultante dalla perizia non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale, se il valore è stato concretamente utilizzato per liquidare e pagare le imposte dovute.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra omissioni formali e violazioni sostanziali: le prime possono essere irrilevanti quando non compromettono né il controllo dell'Amministrazione né il gettito fiscale.
- È comunque prudente indicare espressamente nel rogito il valore risultante dalla perizia e conservare la perizia asseverata e la documentazione dei versamenti, per evitare contestazioni.
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