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Sentenza

Sentenza del 21/09/2015 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Mantova

CARTELLA DI PAGAMENTO - Sospensione disposta dal giudice - Maturazione interessi - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di applicare interessi superiori al tasso legale durante il periodo in cui la riscossione di una cartella di pagamento è stata sospesa con provvedimento del giudice tributario ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente ha contestato la maturazione di tali interessi, sostenendo che l'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 disciplina soltanto la sospensione amministrativa disposta dall'Amministrazione finanziaria e non può essere esteso alla sospensione giudiziale.

La decisione

La tesi relativa alla non applicabilità degli interessi maggiorati durante la sospensione giudiziale è stata accolta. È stato affermato che gli interessi superiori al tasso legale devono essere previsti espressamente dalla legge o dalle parti e che l'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, essendo una disposizione specifica, non può essere interpretato estensivamente né applicato per analogia alla sospensione disposta dal giudice tributario. Pertanto, durante la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 non maturano gli interessi maggiorati previsti per la sospensione amministrativa.

Norme richiamate

  • Art. 1284, comma 3, codice civile

    Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto.

    Gli interessi in misura superiore al tasso legale richiedono una specifica base normativa o una pattuizione scritta; non possono essere desunti mediante interpretazione estensiva o analogica.

  • Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione prevede la maturazione di interessi superiori al tasso legale durante la sospensione amministrativa della riscossione disposta dall'Amministrazione finanziaria o dal Centro di servizio, ma non si applica alla sospensione giudiziale.

  • Art. 47, d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto tributario. La sospensione disposta dal giudice ha natura distinta da quella amministrativa e, in assenza di una previsione espressa, non comporta la maturazione degli interessi maggiorati previsti dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono interessi superiori al tasso legale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate.
  • La sospensione giudiziale della riscossione deve essere distinta dalla sospensione amministrativa: gli effetti previsti per quest'ultima non si applicano automaticamente alla prima.
  • Durante una sospensione disposta dal giudice tributario, l'Amministrazione può applicare interessi maggiorati solo se una specifica norma lo prevede espressamente.
  • In caso di richiesta o contestazione degli interessi, occorre verificare sia la base normativa dell'obbligazione sia la natura della sospensione, amministrativa o giudiziale.
  • In assenza di una previsione specifica per la sospensione giudiziale, non è legittimo applicare analogicamente il regime degli interessi previsto per la sospensione amministrativa.

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