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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05059/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2‑sexies, d.lgs. 285/1992) sostenendo: (1) che la sua colpevolezza è stata accertata principalmente su dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, dichiarazioni che, ai sensi degli artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., non sono utilizzabili in dibattimento; una volta espunte tali dichiarazioni, non rimarrebbero elementi utili a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che ella fosse alla guida (il fatto che l'auto fosse di sua proprietà e che vi fosse un'altra donna a terra non è, secondo la ricorrente, sufficiente a individuare il conducente); (2) che, in subordine, doveva essere applicata nei suoi confronti la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha constatato l'uso in sede dibattimentale di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria in violazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., le ha espunte e, applicando la c.d. prova di resistenza, ha rilevato l'assenza di riscontri sufficienti a dimostrare che la Grammaticò fosse effettivamente la conducente al momento dell'incidente. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La questione relativa all'art. 131‑bis è stata ritenuta assorbita e non decisa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2‑sexies

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con specifiche soglie di alcolemia e aggravanti; nel caso di specie il reato contestato è la guida con tasso alcolemico pari a 1.127 g/l e con aggravante per l'orario notturno

  • cod. proc. pen., art. 63

    Richiama le regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini; contestualmente richiamato come richiamo alle limitazioni di utilizzabilità

  • cod. proc. pen., art. 350, comma 7

    Stabilisce che le spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini non sono utilizzabili in dibattimento, salvo specifiche eccezioni; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni erano state illegittimamente utilizzate e le ha escluse dal sistema probatorio

  • cod. proc. pen., art. 503, comma 3

    Prevede la possibilità di utilizzare talune dichiarazioni per le contestazioni previste dallo stesso articolo; la sentenza ricorda che l'art. 350, comma 7, fa salve le limitate ipotesi di utilizzabilità previste dall'art. 503, comma 3

  • cod. pen., art. 131‑bis

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione non ha deciso sulla sua applicabilità perché la questione è stata assorbita dalla valutazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni e dalla carenza di riscontri probatori

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini sono in genere inammissibili in dibattimento ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.; se una condanna si fonda principalmente su tali dichiarazioni, è possibile che venga annullata in sede di legittimità.
  • Se le prove ammissibili non consentono di identificare il soggetto autore del fatto oltre ogni ragionevole dubbio (ad es. quando sono presenti più persone nelle vicinanze del veicolo incidentato), deve essere applicata la ‘prova di resistenza’ a favore dell'imputato e il giudice deve ritenere sussistente un ragionevole dubbio.
  • L'eccezione di inutilizzabilità di dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria va sollevata tempestivamente in istruttoria e ben motivata in appello e in cassazione; la mancata deduzione può pregiudicare la possibilità di ottenere l'annullamento per tale causa.
  • Quando la responsabilità penale è gravata da incertezze probatorie fondamentali, la Corte può disporre l'annullamento con rinvio per una nuova valutazione di merito piuttosto che decidere direttamente su questioni accessorie (come l'applicabilità dell'art. 131‑bis).
  • Per il percorso investigativo e accusatorio è essenziale acquisire riscontri oggettivi e indipendenti (testimonianze, rilevazioni tecniche, immagini, esiti di accertamenti forensi) quando l'indicazione del conducente non è univoca; l'assenza di tali elementi rende fragile qualsiasi accusa basata su ammissioni spontanee.
  • Difesa pratica: chiedere l'espunzione delle dichiarazioni rese alla P.G. se illegittime, insistere sulla mancanza di riscontri e, se opportuno, chiedere il rinvio per nuovo giudizio o la riapertura dell'istruttoria per acquisire prove indipendenti; accusa pratica: documentare e formalizzare le contestazioni in modo che le dichiarazioni rese siano eventualmente utilizzabili secondo le eccezioni previste dalla legge.

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