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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19052/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio sopravvenivano un provvedimento di sgravio e, successivamente, la rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente, allegando la documentazione attestante l'annullamento della posizione a ruolo. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito fiscale, bensì la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che lo sgravio della posizione a base della cartella e la successiva rinuncia al ricorso avessero eliminato l'interesse processuale della contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, poiché la definizione è dipesa da un evento sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso. Ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, proprio perché la definizione non è derivata dal rigetto o dall'inammissibilità originaria del ricorso, ma da fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve sussistere anche in corso di giudizio; la sopravvenuta eliminazione dell'atto impositivo/di riscossione che sorreggeva la controversia determina il venir meno dell'interesse al ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    È richiamata la rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente, quale ulteriore elemento sopravvenuto che contribuisce alla cessazione dell'interesse alla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il presupposto per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dalla decisione sul ricorso introduttivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma non applicabile nel caso di specie per la sopravvenienza che ha definito il giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo o l'iscrizione a ruolo che costituisce il presupposto della controversia viene annullato o sgravato nel corso del giudizio, viene meno l'interesse a proseguire il ricorso e la Corte deve dichiararne l'inammissibilità.
  • La sopravvenuta rinuncia agli atti del giudizio, se accompagnata dall'eliminazione della pretesa fiscale oggetto di impugnazione, conferma il difetto di interesse processuale alla decisione di merito.
  • Se la definizione del processo dipende da un evento sopravvenuto e non dall'esito del ricorso introduttivo, le spese possono essere compensate integralmente e non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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