Cassazione Penale, Sentenza n. 30969/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 27/09/2022) per la detenzione di munizioni (n.24 cal. 6.35, n.43 cal. 8, n.8 cal. 32) con tre censure principali: 1) illegittimità della perquisizione e del sequestro perché eseguiti in base a potere non spettante e senza avviso della facoltà di difesa, con conseguente inutilizzabilità delle prove; 2) violazione del contraddittorio per avere il giudice di primo grado riqualificato il reato direttamente in sentenza senza previa interlocuzione; 3) violazione per mancata valutazione della domanda di oblazione: a seguito della riqualificazione in contravvenzione (art. 697 c.p.), l'imputato avrebbe potuto usufruire dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p., richiesta più volte nel corso del processo ma non esaminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi due motivi: 1) ha confermato che l'eventuale illegittimità della perquisizione non annulla automaticamente il sequestro del corpo del reato e i relativi effetti probatori (richiamata giurisprudenza di legittimità); 2) ha ritenuto lecita la riqualificazione in sentenza, anche senza preventiva interlocuzione, soprattutto essendo la riqualificazione stata in senso più favorevole all'imputato (delitto -> contravvenzione). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha rilevato che, essendo il reato divenuto contravvenzione suscettibile di oblazione ex art. 162-bis c.p., e risultando dagli atti che l'imputato aveva effettivamente chiesto la riqualificazione e l'oblazione durante il processo, la mancata decisione sulla domanda di oblazione rende la sentenza viziata. Per tale motivo la sentenza è stata annullata limitatamente alla questione dell'oblazione e la causa è stata rinviata ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 623 c.p.p., affinché venga valutata la domanda di oblazione e, in caso di accoglimento, siano tratte le conseguenze sulla definizione del giudizio.
Norme richiamate
Fattispecie contravvenzionale per la quale l'imputato è stato condannato dopo la riqualificazione; suscettibile di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p.
artt. 2 e 7 L. 895/1957
Origine della precedente imputazione (delitto) per la detenzione di materiale balistico, poi riqualificata in contravvenzione
art. 38 t.u.l.p.s.
Richiamato dal ricorrente come base del potere di perquisizione, contestata la legittimità dell'operato; la Corte non ha però ritenuto che l'eventuale illegittimità di tale atto inficiasse il sequestro del corpo del reato
art. 41 t.u.l.p.s.
Alternativa normativa richiamata dal ricorrente come corretta fonte del potere di perquisizione; questione comunque superata dalla giurisprudenza che mantiene efficacia probatoria del sequestro
Richiamato in relazione al carattere dovuto del sequestro del corpo del reato e degli oggetti pertinenti, anche a fronte di eventuali vizi nella perquisizione
art. 111 Cost.
Principio del diritto al contraddittorio invocato dal ricorrente; la Corte osserva che il diritto è rispettato anche quando la riqualificazione avviene in sentenza poiché l'imputato può esercitare il diritto di difesa mediante impugnazione
art. 6 CEDU
Riferimento ai diritti della difesa nel processo penale; la Corte ritiene compatibile la riqualificazione in sentenza con tali diritti se è possibile l'impugnazione
Disciplina dell'oblazione ordinaria, richiamata nella distinzione tra casi in cui è o non è prevista
Norma che consente l'oblazione per specifiche fattispecie contravvenzionali; la Corte ha ritenuto che il diritto dell'imputato a veder valutata la domanda di oblazione, quando questa è stata tempestivamente richiesta, sia pregiudicato dalla mancata decisione
Richiamato nella giurisprudenza sul potere del giudice di qualificare d'ufficio i fatti; la Corte ricorda che il diritto all'oblazione può rimanere precluso se l'imputato non sollecita la riqualificazione quando inizialmente è contestato un reato non oblabile
Norma di rinvio per cassazione: la Corte ha annullato la sentenza e disposto il rinvio ad altra sezione del Tribunale per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione dell'oblazione
Massime di principio
- L'eventuale illegittimità formale di una perquisizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato: il sequestro è atto dovuto (art. 253 c.p.p.) e i suoi effetti probatori possono mantenersi secondo la giurisprudenza consolidata.
- Il giudice di primo grado può procedere a riqualificazioni in sentenza anche senza preventiva interlocuzione, senza violare automaticamente il diritto al contraddittorio, purché l'imputato possa esercitare pienamente il diritto di difesa mediante impugnazione.
- Quando la riqualificazione determina che il fatto sia qualificabile come reato per il quale è prevista l'oblazione (art. 162-bis c.p.), il giudice deve consentire che venga valutata la domanda di oblazione: la mancata decisione su una domanda presentata in modo tempestivo costituisce vizio che può giustificare l'annullamento e il rinvio.
- Per preservare il diritto all'oblazione, l'imputato deve sollecitare la riqualificazione e formulare espressa istanza di oblazione nel corso del procedimento; tuttavia, se tale richiesta risulti dagli atti e non venga decisa, la Corte può annullare la sentenza e rinviare.
- In casi simili è utile documentare e depositare atti che dimostrino richieste di riqualificazione e di oblazione durante il processo, e, se necessario, sollecitare decisioni interlocutorie o riservate per evitare preclusioni procedurali.
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