Cassazione Civile, Ordinanza n. 08439/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La vicenda riguarda un’opposizione ex art. 195, comma 4, TUF proposta contro una sanzione amministrativa pecuniaria di 45.000 euro irrogata da Consob a un ex amministratore di banca per violazione degli obblighi di correttezza e adeguatezza nella prestazione di servizi di investimento relativi alla commercializzazione di obbligazioni subordinate emesse dall’istituto. L’opponente aveva dedotto, tra l’altro, la decadenza dell’autorità dal potere sanzionatorio per tardività della contestazione, sostenendo che Consob fosse già a conoscenza dei fatti da anni per effetto della documentazione trasmessa dalla Banca d’Italia. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, annullando la sanzione, ritenendo che Consob avrebbe dovuto avviare la verifica molto prima, già nel 2013-2014, e che l’attività ispettiva iniziata solo nel 2015-2016 fosse tardiva rispetto al termine di 180 giorni. Consob ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; (2) omesso esame del fatto che l’indagine Consob sarebbe iniziata solo l’11 dicembre 2015 e si sarebbe conclusa il 20 giugno 2016; (3) nullità per motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe confuso la sanzione relativa ai servizi di investimento con quella relativa al prospetto informativo di aumento di capitale; (4) falsa applicazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 L. n. 689/1981, per avere la Corte d’appello ancorato il dies a quo al momento in cui Consob avrebbe dovuto iniziare la procedura e non a quello dell’accertamento; (5) violazione delle norme del TUF sulla vigilanza, per avere considerato unitaria e inscindibile l’attività di controllo sul prospetto e quella sugli intermediari; (6) e (7) ulteriori vizi ex art. 115 c.p.c. per errori percettivi e per l’uso di un documento che, secondo la ricorrente, non era stato depositato nel giudizio di merito. La Suprema Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo, il sesto e il settimo, ma ha accolto il quarto e il quinto, affermando che la Corte d’appello non aveva correttamente individuato il momento dell’accertamento ai fini della decadenza e aveva sovrapposto profili diversi di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di ricorso attinenti al difetto di motivazione, ha accolto quelli concernenti la falsa applicazione delle norme sul termine di contestazione e sui poteri di vigilanza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame della tempestività della contestazione alla luce dei principi di diritto enunciati, disponendo anche sul rinvio per le spese. In particolare, ha precisato che il giudice di merito, nel valutare la tempestività dell’azione sanzionatoria, deve distinguere tra acquisizione del fatto e suo accertamento conclusivo, non potendo sostituirsi all’autorità nel decidere se e quando attivare l’indagine; inoltre, in presenza di plurime autorità di vigilanza, il giudice deve considerare il momento in cui l’autorità non ispezionante abbia potuto apprezzare le irregolarità sulla base degli atti ricevuti dall’altra autorità o dei provvedimenti da questa adottati. La sentenza di legittimità ha quindi rimesso al giudice di rinvio la verifica concreta della decadenza ex art. 195 TUF.
Norme richiamate
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria di accertamento dell’illecito, non dalla mera conoscenza materiale del fatto; il giudice deve verificare la tempestività della contestazione alla luce della conclusione dell’istruttoria, non sostituirsi all’autorità nel decidere se e quando avviarla
art. 21, comma 1, lett. a), TUF
richiamato come base dell’illecito contestato in materia di correttezza e adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento
art. 40 Regolamento Intermediari
richiamato come norma che disciplina gli obblighi di profilatura e adeguatezza delle operazioni di investimento nei confronti della clientela retail
art. 14, commi 2 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in relazione alla disciplina della contestazione degli illeciti amministrativi e al termine perentorio di notificazione
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata
richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
invocato per contestare asseriti errori di percezione e l’uso di un documento non prodotto; i motivi relativi sono stati assorbiti
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia finanziaria, la tempestività della contestazione va valutata distinguendo tra la semplice conoscenza del fatto e il completamento dell’accertamento istruttorio che consente di verificare la sussistenza dell’illecito.
- Il giudice non può sostituirsi all’autorità di vigilanza nella scelta se avviare o meno un’indagine: deve limitarsi a controllare, ex ante, se l’attività istruttoria svolta prima della contestazione fosse ragionevolmente necessaria.
- Quando intervengono più autorità di supervisione, l’apprezzamento della tempestività della contestazione deve tenere conto del momento in cui l’autorità competente ha ricevuto gli atti o i rilievi dell’altra autorità e ha potuto, da quel momento, valutare l’irregolarità.
- Non è corretto sovrapporre profili di vigilanza diversi: la violazione degli obblighi di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento va distinta dalla disciplina del prospetto informativo o dell’offerta al pubblico di strumenti finanziari.
- La motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire in modo chiaro il percorso argomentativo e il controllo sulle ragioni della decisione; non integra di per sé nullità, purché il rinvio sia intelligibile e pertinente.
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