Cassazione Civile, Ordinanza n. 30858/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ASL di ottenere dalla banca il pagamento di una somma che si assumeva contrattualmente dovuta, oltre al risarcimento dei danni, per asserito inadempimento nell’esecuzione del servizio di tesoreria affidato in esito a gara di appalto del 1992. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che la procedura di licitazione privata non si fosse perfezionata in contratto, poiché non era seguita la stipula della convenzione espressamente prevista dal capitolato speciale; aveva inoltre escluso che l’aggiudicazione potesse valere da contratto in presenza della diversa volontà dell’amministrazione di subordinare il vincolo alla stipula successiva. In appello, l’ente aveva censurato tale decisione sostenendo, da un lato, che nella licitazione privata il verbale di aggiudicazione definitiva equivale al contratto e, dall’altro, che il contratto si era comunque concluso per accettazione scritta della proposta dell’ente. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità. In Cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: i primi contestavano l’inammissibilità dell’appello per asserita sufficiente specificità e denunciavano omessa pronuncia/motivazione apparente; i motivi successivi censuravano l’assorbimento delle questioni di merito relative all’inadempimento, al quantum e alla domanda risarcitoria; l’ultimo deduceva che la Corte avrebbe dovuto valutare la domanda anche sotto il profilo aquiliano ex art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’appello era correttamente dichiarato inammissibile perché i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di primo grado: il Tribunale aveva fondato il rigetto sull’assenza di un contratto, nonostante l’aggiudicazione, poiché il capitolato richiedeva la successiva stipula della convenzione. Le censure di appello, limitate a richiamare l’efficacia dell’aggiudicazione e una presunta accettazione scritta, non demolivano quella base logico-giuridica. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi rivolti al merito della decisione d’appello, perché una volta pronunciata l’inammissibilità del gravame non è scrutinabile il merito assorbito. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo sull’inadempimento contrattuale, poiché l’inammissibilità dell’appello sulla mancanza del contratto travolgeva anche tale questione. Infine, il motivo fondato sull’art. 2043 c.c. è stato dichiarato inammissibile perché la domanda aquiliana era nuova in cassazione e, comunque, sarebbe stata eterogenea rispetto alla domanda originaria di adempimento/risarcimento contrattuale, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, numeri 3 e 5
è richiamato come parametro formale di censura, ma la Corte ribadisce che i motivi non possono prescindere dal confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata
testo applicabile risultante dalla riforma del 2012
l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione di primo grado; non è richiesto un progetto di sentenza, ma le censure devono essere specifiche e idonee a scardinare la ratio decidendi
è evocato nei motivi, ma la Corte non ravvisa nullità della sentenza impugnata
la domanda nuova o diversa in cassazione non è consentita; una condanna su base diversa da quella dedotta in causa violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella decisione
richiamato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella decisione
richiamato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella decisione
richiamato a sostegno del preteso inadempimento contrattuale; la sua operatività presuppone l’esistenza di un contratto
richiamato per il danno da inadempimento; presuppone un’obbligazione contrattuale inadempiuta
la domanda aquiliana è distinta per causa petendi dalla domanda di adempimento e risarcimento contrattuale; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione né sostituire la domanda originaria senza violare il chiesto-pronunciato
art. 70 l.r. Campania n. 63 del 1980
nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale al contratto, ma solo in assenza di una diversa volontà dell’amministrazione di subordinare la costituzione del vincolo a un successivo atto negoziale
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto solo se l’impugnazione indica con chiarezza le statuizioni censurate e confuta le rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado; non basta riproporre in modo generico la propria tesi o sollecitare un nuovo esame della causa.
- Un motivo di appello è specifico quando, valutato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica; se le censure sono compatibili con una diversa ratio non contestata, l’appello è inammissibile.
- Quando il primo giudice dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità, non sono scrutinabili in cassazione i motivi che attaccano il merito della decisione d’appello se questa non ha deciso sul merito ma solo sull’ammissibilità.
- La pretesa di adempimento o di risarcimento per inadempimento contrattuale presuppone l’allegazione e l’esistenza di un valido vincolo contrattuale; in mancanza di tale presupposto, non può essere utilmente coltivata come azione contrattuale.
- La domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ha causa petendi diversa rispetto alla domanda di adempimento o di risarcimento da inadempimento contrattuale e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione per sostituire la pretesa originaria.
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