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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26959/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Ancona per partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e numerosi furti in abitazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 303, 306 e 297, comma 3, c.p.p.), sostenendo l'esistenza di una "contestazione a catena" che avrebbe dovuto comportare la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare perché, a suo avviso, gli elementi indiziari relativi al reato associativo erano già desumibili dagli atti del primo procedimento (prima ordinanza del 9/2/2023) e la partecipazione all'associazione era antecedente rispetto alla prima misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato la "desumibilità dagli atti" degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima: la mera esistenza, in altra sede, di risultanze investigative non è sufficiente; occorreva che tali risultanze fossero confluite nel compendio indiziario del primo procedimento (es. informativa finale o note di P.G.) e avessero specifica significanza processuale. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza e la interpretazione costituzionale che limita l'applicabilità automatica della retrodatazione. Conseguentemente il provvedimento di riesame è stato ritenuto corretto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordinato l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle "contestazioni a catena" opera solo se, al momento della prima ordinanza, gli elementi indiziari a fondamento della seconda risultano "desumibili dagli atti" del primo procedimento, ossia rappresentano un compendio idoneo a giustificare la misura.

  • art. 303 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso; la Corte ha osservato che la sola previsione di art. 303 non è sufficiente, senza correttivi, a evitare il cumulo materiale dei periodi custodiali e quindi non esclude la necessità della verifica di desumibilità per la retrodatazione.

  • art. 306 c.p.p.

    Citato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle misure cautelari e della loro durata; la decisione si fonda tuttavia prevalentemente sui principi sviluppati intorno all'art. 297, comma 3.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.), la corretta interpretazione della disciplina cautelare deve evitare che l'articolazione procedimentale permetta di eludere i limiti temporali delle misure mediante diluizione di più provvedimenti.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale richiamata per l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, per gli adempimenti consequenziali.

  • Sez. U. Corte di Cassazione, n. 45246/2012 (Polcino) e n. 45247/2012 (Asllani)

    Decisioni delle Sezioni Unite richiamate come punto di svolta interpretativo: la retrodatazione può essere dedotta in sede di riesame solo se, oltre al decorso dei termini, tutti gli elementi per la retrodatazione risultano dall'ordinanza cautelare.

  • Corte Costituzionale, n. 293/2013

    Delinea il parametro costituzionale (art. 3 Cost.) che impone correttivi interpretativi per evitare ingiustificati cumuli di durate cautelari; giustificazione dell'esigenza di desumibilità degli elementi per la retrodatazione.

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini nelle "contestazioni a catena" richiede che gli elementi a fondamento del secondo provvedimento risultino effettivamente desumibili dagli atti del primo procedimento al momento dell'emissione della prima ordinanza; non basta la mera conoscibilità o l'esistenza in altra sede di risultanze investigative.
  • La "desumibilità dagli atti" implica un compendio indiziario con specifica significanza processuale (es. informativa finale o note di P.G.) che consenta al PM un apprezzamento prognostico serio della gravità e concludenza degli indizi.
  • Gravare sull'onere della prova: chi invoca la retrodatazione in sede di riesame deve fornire la prova che tutti gli elementi utili erano già presenti nel procedimento originario al momento della prima ordinanza.
  • La semplice persistenza formale dell'associazione dopo la prima ordinanza o la sovrapponibilità parziale dei reati non sostituisce la prova di desumibilità: il giudice può respingere la retrodatazione se il secondo titolo cautelare si fonda su fatti successivi o su elementi non confluiti negli atti del primo procedimento.
  • In fase di difesa preventiva, occorre curare il deposito e la documentazione (informative, note di P.G., compendi investigativi) nel primo procedimento se si intende, in futuro, far valere la retrodatazione in caso di successivi provvedimenti cautelari.
  • Rileva il momento del deposito della prima ordinanza (o degli atti in essa considerati) come termine di confronto, non la data di esecuzione della misura.

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