Ordinanza n. 207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00376/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare, relativa alla limitazione del conferimento di rifiuti con codice EER 200201 provenienti dalla raccolta differenziata comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti della prescrizione limitativa del conferimento di rifiuti codice EER 200201, provenienti dalla raccolta differenziata comunale. Il Consiglio di Stato ha rilevato, a un primo esame sommario proprio della fase cautelare, che la limitazione appare priva di una plausibile giustificazione rispetto all’autorizzazione conseguita ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 all’esito della procedura ordinaria. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il pericolo di danno grave e irreparabile, poiché la prescrizione incide su circa un terzo del volume complessivo dei rifiuti conferibili, con conseguente rilevante pregiudizio economico per l’impresa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, in ragione dell’apparente incoerenza o carenza di giustificazione della limitazione rispetto all’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, sia il periculum in mora, considerato l’impatto della prescrizione sul volume conferibile e il danno economico conseguente. Tuttavia, la tutela è stata accordata ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza una definitiva pronuncia sulla legittimità della prescrizione. Le Città Metropolitana di Sassari e la Regione Sardegna sono state condannate, in solido, alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Norme richiamate
L’autorizzazione conseguita all’esito della procedura ordinaria costituisce il parametro rispetto al quale deve essere valutata, anche in sede cautelare, la plausibile giustificazione delle limitazioni al conferimento dei rifiuti.
Consente di accordare la tutela cautelare mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura è idonea a soddisfare le esigenze cautelari senza anticipare integralmente la decisione sul merito.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, una limitazione al conferimento di una determinata tipologia di rifiuti deve presentare una plausibile giustificazione in rapporto al contenuto e agli effetti dell’autorizzazione ambientale conseguita ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006; in mancanza, può sussistere il fumus boni iuris dell’impugnazione.
- Il periculum in mora può ritenersi integrato quando una prescrizione amministrativa riduce in misura significativa, anche quantificabile, il volume di rifiuti conferibili e determina un rilevante danno economico per il gestore dell’impianto.
- La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., quando la sollecita definizione del giudizio è sufficiente a proteggere l’interesse cautelare e consente di rinviare al merito l’approfondimento delle ragioni ostative all’attività autorizzata.
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