Cassazione Civile, Sentenza n. 844/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (alienanti)
La controversia
L’acquirente aveva comprato un immobile dall’alienante; contestualmente, l’alienante e la moglie erano rimasti nell’immobile in forza di un comodato. Nell’atto notarile si dava atto del pagamento del prezzo mediante tre assegni da 20.000 euro e l’accollo della parte residua del mutuo. Una successiva scrittura privata precisava che la vendita era stata conclusa a scopo di garanzia del pagamento, da parte dell’alienante, di un debito verso il figlio dell’acquirente. Le parti avevano previsto che, pagato il debito, l’acquirente avrebbe ritrasferito l’immobile; in caso di inadempimento, l’acquirente avrebbe potuto venderlo e corrispondere all’alienante la differenza tra il valore del bene e il debito residuo. Rimasto inadempiente l’alienante, l’acquirente mise in vendita il bene e domandò giudizialmente il rilascio dell’immobile. Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo simulata l’operazione per la mancata prova del pagamento del prezzo e perché il godimento era rimasto all’alienante. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1363/2018, depositata il 30 marzo 2018, escluse la simulazione, qualificò la vendita come effettiva e conclusa con funzione di garanzia, e dichiarò nullo il comodato per difetto di trascrizione ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004. I coniugi proposero ricorso per cassazione articolato in sei motivi: il primo riguardava esclusivamente la moglie dell’alienante; gli altri cinque investivano l’interpretazione e la qualificazione dell’operazione negoziale. In particolare, il quarto e il quinto motivo denunciavano la violazione degli artt. 2744, 1418 e 1344 c.c., sostenendo che la scrittura privata fosse una controdichiarazione di simulazione e che il patto marciano non potesse rendere lecita l’operazione in assenza di criteri oggettivi e imparziali di stima del bene.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha confermato che la scrittura privata non attestava la simulazione della vendita, ma qualificava lo scopo concreto di un trasferimento effettivamente voluto, concluso a fini di garanzia e non di scambio; la controdichiarazione va interpretata secondo le espressioni utilizzate e non equivale a una dichiarazione di simulazione se non afferma che l’atto principale è fittizio. Ha tuttavia rilevato che la vendita in garanzia, accompagnata da un patto marciano, è compatibile con il divieto del patto commissorio soltanto se il patto stabilisce, per il momento dell’inadempimento, un procedimento di stima entro tempi certi e con modalità definite, idoneo ad assicurare una valutazione imparziale mediante parametri oggettivi o un esperto indipendente. Nel caso concreto mancavano criteri oggettivi di stima; la generica indicazione del marito della creditrice quale garante del rispetto dell’accordo non era sufficiente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Tradizionalmente si argomenta dalla ratio della norma suddetta. Siccome l’opinione prevalente ritiene che la ratio del divieto del patto commissorio stia nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, allora nel caso di patto marciano il rischio di tali approfittamenti è nullo; ed infatti coloro che attribuiscono al divieto del patto commissorio una ratio diversa, ad esempio la tutela della par condicio creditorum, ritengono nulla la pattuizione pure in presenza di un patto marciano tra creditore e debitore.
Il divieto del patto commissorio mira a impedire che il creditore si approfitti del debitore; l’operazione con patto marciano può sottrarsi al divieto se assicura che il bene sia stimato correttamente al momento dell’inadempimento e che l’eccedenza rispetto al credito sia restituita al debitore.
Più precisamente occorre che la stipulazione ” preveda, per il caso ed al momento dell’inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (cfr. art. 1851 c.c.), un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (cfr. art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore.
La disciplina del pegno irregolare offre il modello cui è assimilabile il patto marciano: la stima del bene deve essere prevista per il momento dell’inadempimento e svolgersi con tempi e modalità definite, garantendo imparzialità e la restituzione dell’eventuale eccedenza.
Più precisamente occorre che la stipulazione ” preveda, per il caso ed al momento dell’inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (cfr. art. 1851 c.c.), un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento (cfr. art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore.
La valutazione del bene può essere affidata a un esperto indipendente, purché la stima sia ancorata a parametri oggettivi e inserita in un procedimento preventivamente definito, così da determinare correttamente l’eventuale eccedenza da restituire.
La quote specifiche della sentenza riferite agli artt. 1418 e 1344 c.c. non svolgono un’autonoma interpretazione: la Corte decide la questione applicando il divieto del patto commissorio e i requisiti del patto marciano.
La decisione non formula un’interpretazione autonoma degli artt. 1418 e 1344 c.c.; il loro richiamo compare nell’esposizione dei motivi, mentre la ratio è sviluppata con riferimento al divieto del patto commissorio e alle garanzie necessarie per la liceità del patto marciano.
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346
La sentenza d’appello ha ritenuto che il comodato difetta di trascrizione ed è nullo ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346 (finanziaria del 2005).
La Corte riporta la statuizione della sentenza d’appello sulla nullità del comodato non trascritto, ma non decide autonomamente la questione, rimasta assorbita in seguito all’accoglimento del quarto e del quinto motivo.
Massime di principio
- La controdichiarazione va interpretata come ogni altro patto privato, valorizzando le espressioni utilizzate. Essa prova la simulazione solo quando afferma che la dichiarazione principale è simulata; se attesta che un trasferimento effettivamente voluto persegue uno scopo di garanzia anziché di scambio, qualifica la causa concreta dell’operazione e non dimostra la simulazione.
- La vendita può essere effettivamente conclusa a scopo di garanzia: il trasferimento della proprietà mediante un atto atipico non modifica il contenuto tipico del diritto trasferito. L’obbligo di retrocedere il bene in caso di adempimento deriva dal patto aggiunto che accompagna e qualifica la vendita.
- Il patto marciano che accompagna un’alienazione in garanzia è compatibile con il divieto del patto commissorio solo se prevede, per il momento dell’inadempimento, un procedimento di stima del bene entro tempi certi e con modalità definite, tale da garantire una valutazione imparziale basata su parametri oggettivi oppure affidata a un esperto indipendente, e la restituzione dell’eventuale eccedenza rispetto al credito.
- La generica designazione di una persona quale garante del rispetto dell’accordo non soddisfa, da sola, il requisito di una stima imparziale e oggettivamente verificabile richiesto per il patto marciano.
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