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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01559/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi contro una sentenza della corte d'appello resa all'esito di un concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. Un ricorrente lamentava, con un motivo unico, la violazione di legge per difformità tra l'accordo intervenuto e il contenuto della sentenza: secondo la difesa, era stata concordata l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva, mentre la sentenza aveva escluso la recidiva in sé. Si sosteneva un interesse concreto a far emergere la recidiva, anche in prospettiva di future valutazioni sulla continuazione ex art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p. L'altro ricorrente deduceva, sempre con un motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 599-bis c.p.p. e agli artt. 85 e 87 T.U. stupefacenti, lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto e la confisca del denaro, oltre a un vizio di mancanza di motivazione. La Corte ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, inclusa la qualificazione giuridica, il giudizio di comparazione e la confisca quando espressamente rinunciati. Quanto al primo ricorso, la Corte ha escluso che la differenza tra "esclusa la recidiva" ed "escluso l'aumento per la recidiva" integri illegalità della pena o altra lesione attuale, poiché la pena finale corrispondeva a quella concordata e non risultava un interesse immediato e concreto a impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo, che la sentenza era conforme alla pena concordata e che la divergenza lessicale sulla recidiva non incideva sulla legalità della pena né attribuiva un interesse attuale all'impugnazione; per il secondo, ha ritenuto che le censure su qualificazione giuridica del fatto e confisca erano coperte dalla rinuncia ai motivi di appello nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente la decisione in camera di consiglio su richiesta concorde delle parti con rinuncia agli altri motivi di appello; in cassazione sono deducibili solo i vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla difformità della sentenza rispetto all'accordo.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato come forma della richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento sono inammissibili nel ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando i motivi siano stati rinunciati.

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come possibile futura sede di valutazione della recidiva, ma il riferimento non è stato ritenuto sufficiente a fondare un interesse attuale all'impugnazione.

  • art. 81 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla continuazione, ma senza incidere sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 69 c.p.

    richiamato nel passaggio sui principi relativi al giudizio di comparazione delle circostanze, ritenuto compreso nella rinuncia ai motivi.

  • art. 85 T.U. stupefacenti

    invocato nel ricorso del secondo imputato per contestare la qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 87 T.U. stupefacenti

    invocato nel ricorso del secondo imputato per contestare la qualificazione giuridica del fatto.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli espressamente mantenuti, si estende anche alle censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sul giudizio di comparazione delle circostanze e sulla confisca, se questi profili rientrano nell'oggetto della rinuncia.
  • In cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto vizi che attengono alla formazione della volontà negoziale, al consenso del procuratore generale o alla difformità tra accordo e decisione; non sono invece proponibili le questioni già coperte dalla rinuncia.
  • La mera divergenza terminologica tra sentenza e accordo, quando la pena finale coincida con quella concordata e non vi sia illegalità della pena, non integra un motivo utile di ricorso se manca un interesse attuale, concreto e immediato alla rimozione della decisione.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessario un interesse attuale e concreto a conseguire un risultato più vantaggioso; non basta un interesse meramente eventuale o collegato a possibili future utilità processuali.
  • L'illegalità della pena resta l'unica eccezione idonea, in linea di principio, a superare gli effetti della rinuncia ai motivi nel concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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