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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18388/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che gestiva un servizio di collegamento marittimo ha ottenuto due decreti ingiuntivi per il pagamento di somme pretese a titolo di revisione annuale del corrispettivo relativo a più annualità. L’amministrazione regionale ha proposto opposizione, deducendo anche domande riconvenzionali con cui chiedeva la condanna della società al pagamento di importi asseritamente dovuti per penali contrattuali, sostenendo che i mezzi navali impiegati per il servizio non corrispondevano alle caratteristiche richieste dal contratto e dalla lex specialis di gara. La società ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che tanto la controversia sulle penali quanto quella sulla revisione del prezzo rientrassero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., anche richiamando un precedente del giudice amministrativo. La Corte ha dovuto stabilire se la controversia sulle penali e quella sul credito per revisione prezzi spettassero al giudice amministrativo o al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera controversia. Ha ritenuto che la domanda riconvenzionale relativa all’applicazione delle penali per l’inadempimento del concessionario concerne un rapporto paritetico e patrimoniale, estraneo all’esercizio di poteri autoritativi di vigilanza e controllo, e quindi devoluto al giudice ordinario. Ha inoltre affermato che la domanda principale sulla revisione annuale del prezzo, essendo fondata su una clausola contrattuale che predetermina in modo puntuale e vincolato il criterio di revisione mediante rinvio a un indice ISTAT, integra una pretesa di adempimento contrattuale e non una materia rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione; anche per essa la giurisdizione è del giudice ordinario. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ... nonché afferenti alla vigilanza ... ai trasporti"

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non copre le controversie che attengono al rapporto patrimoniale paritetico e alle pretese di adempimento o inadempimento del concessionario, né le richieste pecuniarie fondate sul contratto, salvo che siano impugnati atti autoritativi di vigilanza o controllo.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a.

    Nelle controversie sulla revisione prezzi negli appalti e servizi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste solo se la clausola lascia spazio a poteri discrezionali della stazione appaltante; se invece il criterio è vincolato e predeterminato, la domanda è di natura contrattuale e spetta al giudice ordinario.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 115 del codice contratti

    È richiamato come parametro contrattuale e normativo per la revisione annuale del prezzo secondo indice ISTAT.

Massime di principio

  • Nelle concessioni di pubblico servizio, le controversie su adempimento e inadempimento delle obbligazioni contrattuali, incluse le conseguenze economiche e risarcitorie, appartengono di regola alla giurisdizione ordinaria, perché investono un rapporto paritetico e non l’esercizio di poteri autoritativi.
  • L’applicazione di una penale prevista dal contratto per l’inadempimento del concessionario non è, di per sé, espressione della vigilanza e del controllo autoritativo della pubblica amministrazione, ma una pretesa di natura patrimoniale riconducibile al rapporto obbligatorio.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi opera quando la controversia riguarda atti autoritativi di affidamento, vigilanza o controllo; non opera quando la domanda riguarda solo il contenuto patrimoniale del rapporto e l’esatto adempimento di obblighi contrattuali.
  • Se la clausola di revisione del prezzo stabilisce in modo completo e vincolato il criterio di determinazione dell’adeguamento, la pretesa del concessionario si risolve in un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale, devoluto al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, la Corte può esaminare l’intera controversia, anche oltre il perimetro dell’istanza riferita a una sola domanda, per definire unitariamente la giurisdizione sull’intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneConcessioni di servizi pubbliciNessuna
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

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