Cassazione Civile, Ordinanza n. 34474/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'associazione poi fallita e aveva insinuato al passivo il relativo credito per euro 99.253,91. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte e in privilegio, per euro 6.687,25; l'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 45 l.fall. e dell'art. 647 c.p.c., sostenendo che l'istanza di declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo era stata depositata prima della dichiarazione di fallimento e che il ritardo del giudice nel pronunciare il decreto di esecutorietà non poteva pregiudicarla, poiché tale attività era estranea alla sua sfera di disponibilità. Ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale, chiedendo un'interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzasse la data dell'istanza e non quella del provvedimento di esecutorietà.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non munito, prima del fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non acquista efficacia di giudicato sostanziale opponibile alla massa, neppure se la dichiarazione di esecutorietà intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, che aveva negato l'opponibilità del titolo alla procedura concorsuale e aveva osservato che il credito poteva comunque essere fatto valere in sede di verifica del passivo con gli ordinari mezzi di prova. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. è stata dichiarata manifestamente infondata. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione del fallimento intimato; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione
L'efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo sorge solo quando il giudice, verificata la ritualità della notificazione e l'assenza di opposizione, lo dichiari esecutivo; tale momento è decisivo anche nei rapporti con il fallimento.
formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi
Le formalità compiute dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori; la declaratoria di esecutorietà successiva al fallimento non rende opponibile il decreto ingiuntivo alla massa.
ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori
Dopo il fallimento l'accertamento del credito deve avvenire in sede concorsuale, mediante verifica del passivo.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.
Ricorrevano i presupposti per la trattazione camerale in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che l'assetto normativo denunciato violi il principio di eguaglianza.
art. 24 Cost.
La Corte esclude la lesione del diritto di difesa, rilevando che il credito può essere fatto valere nella verifica del passivo.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; prima di tale momento non è titolo opponibile al fallimento se interviene la dichiarazione di fallimento.
- Nel conflitto tra procedimento monitorio e procedura concorsuale prevale il principio di cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della dichiarazione; le formalità compiute successivamente sono inefficaci verso la massa.
- La mancata opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento non preclude la tutela del credito, che può essere comunque fatta valere in sede di accertamento del passivo mediante prova dei fatti costitutivi.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina contestata non sacrifica in modo irragionevole il diritto di difesa, poiché prevede un autonomo e pieno rimedio processuale per la verifica del credito.
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