Cassazione Penale, Sentenza n. 36528/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La Corte d’assise d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2023, resa in giudizio abbreviato, che aveva condannato due imputati per l’omicidio in concorso di una persona e per il tentato omicidio di altre due; aveva inoltre condannato uno degli imputati per detenzione e porto di arma comune da sparo e l’altro per detenzione e porto di arma clandestina. Riconosciute le attenuanti generiche, la continuazione e la riduzione per il rito, le pene erano state determinate in dodici anni e quattro mesi di reclusione per un imputato e in sedici anni e dieci mesi per l’altro, dopo la riduzione in appello dell’aumento per uno dei reati in materia di armi. I fatti risalgono al 7 marzo 2022, nel contesto di una conflittualità pregressa tra gli imputati e le persone offese. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, dopo che alcuni avversari avevano raggiunto e accerchiato l’autovettura degli imputati, uno di questi aveva sparato dall’auto e poi contro una persona, colpendola mortalmente; l’altro era sceso dal veicolo e aveva sparato ripetutamente contro persone in fuga. La Corte di merito ha ritenuto che gli imputati fossero armati, che gli avversari non avessero armi da fuoco e che la condotta manifestasse una volontà offensiva e omicida, non difensiva. Un imputato ha proposto ricorso con due atti difensivi, articolando doglianze sull’omessa o inadeguata valutazione delle ordinanze di acquisizione di atti relativi ad altri procedimenti e delle intercettazioni; sul diniego di una perizia informatica-antropometrica volta a verificare se una persona avesse preso un’arma dall’auto; sul mancato riconoscimento della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo, contestando la ricostruzione del pericolo, la necessità e proporzionalità della reazione e la valutazione delle prove. Un secondo imputato ha censurato il travisamento o la pretermissione di testimonianze, intercettazioni e immagini, la ricostruzione degli episodi precedenti e la conclusione che questi dimostrassero un proposito omicida; ha inoltre contestato il concorso nell’omicidio, invocato la legittima difesa reale o putativa e l’eccesso colposo, censurato la valutazione delle intercettazioni carcerarie e dedotto vizi sulla recidiva e sull’aumento di pena per la continuazione. Le parti civili hanno chiesto la conferma della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancata considerazione delle ordinanze di acquisizione: la sentenza d’appello ne aveva riportato il contenuto e aveva valutato gli atti acquisiti. Il diniego della perizia informatica-antropometrica è stato giudicato legittimo, perché la richiesta era esplorativa e le immagini non mostravano l’estrazione di armi dall’autovettura; in appello non sussiste un obbligo di disporre ricerche probatorie esplorative. Sono state respinte le doglianze sulla legittima difesa, anche putativa, e sull’eccesso colposo: la ricostruzione di merito, fondata anche sulle immagini e sugli accertamenti, aveva escluso che gli avversari fossero armati e aveva valorizzato la conflittualità pregressa, la preparazione allo scontro da parte degli imputati e la loro sequenza di spari contro persone in fuga. La reazione non era necessaria né proporzionata e difettava l’animus defendendi; non ricorrevano quindi neppure i presupposti dell’eccesso colposo. Le intercettazioni invocate dalle difese erano state ritenute inattendibili perché incompatibili con le immagini e con le altre emergenze probatorie. È stata respinta anche la censura sul concorso nell’omicidio: la decisione di merito aveva motivato la consapevole e reciproca cooperazione degli imputati, che agirono simultaneamente e in modo da agevolarsi, e il concorso non richiede un previo accordo, potendo risultare da un’intesa intervenuta durante l’azione. L’ultimo motivo relativo a recidiva e continuazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione era stata formulata in cassazione in termini non dedotti con l’appello e non poteva essere introdotta per la prima volta con una memoria successiva. Confermate le condanne e le pene risultanti dalla decisione d’appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate rispettivamente in euro 5.000 e in euro 7.500, oltre accessori di legge; è stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
Con la stessa ordinanza si evidenzia come, invece, la richiesta di perizia informatica-antropometrica avente ad oggetto le immagini di XXXXXXXX nel momento in cui, in occasione della vicenda oggetto del presente giudizio, scendeva dall’autovettura Range Rover e si piegava, prima di dirigersi verso l’autovettura condotta da XXXXXXXXXX, sia con evidenza di carattere esplorativo, non emergendo dalle immagini in atti che XXXXXXXX prendesse armi da fuoco dall’autovettura, e, pertanto, come tale, inammissibile.
La rinnovazione istruttoria in appello non comporta l’ammissione di una perizia con finalità meramente esplorativa, diretta a cercare prove eventuali, quando il materiale già acquisito non offre elementi concreti a sostegno dell’ipotesi da verificare.
L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.
La legittima difesa richiede un pericolo concreto e imminente, derivante da una condotta antagonista in atto o immediatamente prodromica all’offesa; non copre una reazione preventiva. Il riconoscimento della scriminante dipende inoltre dalla necessità e proporzione della reazione, valutate sulle circostanze concrete e sulla condotta complessiva.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti; e che tale errore, che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta la responsabilità di cui all’art. 59, ult. comma, cod. pen., quando sia determinato da colpa, deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualsiasi fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo
L’errore sulla presenza di una situazione di legittima difesa può escludere la responsabilità solo se scusabile; se è determinato da colpa, resta applicabile la responsabilità prevista dall’art. 59, quarto comma, c.p. L’errore deve trovare riscontro in elementi fattuali concreti e non può fondarsi sul solo timore o sulla sola convinzione soggettiva.
Infine, si è sottolineato che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati.
L’eccesso colposo presuppone una situazione nella quale la legittima difesa sia configurabile e consiste nell’erronea valutazione del pericolo o dell’adeguatezza dei mezzi. Se manca in radice la necessità di reagire a un pericolo attuale, non è configurabile l’eccesso colposo.
Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.
Il concorso di persone può configurarsi anche senza un accordo preventivo, quando durante l’esecuzione intervenga un’intesa che fornisca un contributo causalmente efficiente alla realizzazione del reato.
La Corte di assise di appello di Catanzaro motiva congruamente e logicamente in ordine a tale profilo già oggetto di contestazione dinanzi alla stessa.
La Corte di cassazione ha confermato la responsabilità per omicidio sulla base della ricostruzione di merito, che ha ritenuto provata la volontà omicida e la cooperazione degli imputati nell’azione di fuoco.
La sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2023 emessa all’esito di giudizio abbreviato, laddove affermava la penale responsabilità di XXXXXXX XXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXX in ordine all’omicidio, in concorso, di XXXXX XXXXXXX (capo a) e al tentato omicidio, in concorso, ai danni di XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX (capo b)
La norma è richiamata per la contestazione dei tentati omicidi; la Corte ha confermato le relative responsabilità sulla base della ricostruzione e della valutazione delle condotte compiute.
Inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è, infine, l’ultimo motivo di ricorso dell’avv. Galeota per XXXXX, in quanto il motivo di appello non era stato dedotto nei termini rappresentati nel ricorso per cassazione
È inammissibile la censura di cassazione che prospetti una questione in termini non sottoposti al giudice d’appello; una memoria successiva all’atto di appello non può ampliarne i limiti.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Col sesto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva e sugli argomenti illustrativi delle ragioni per le quali l’aumento di pena ex art. 81, quarto comma, cod. pen. doveva essere operato sul reato per il quale insisteva la recidiva e non su quello di maggiore gravità.
La disposizione è richiamata in relazione alla censura sul criterio di applicazione dell’aumento per la continuazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei termini in appello.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La legittima difesa, reale o putativa, richiede un pericolo concreto e attuale che renda necessaria una reazione immediata; non è scriminata la difesa preventiva o anticipata.
- La verifica della legittima difesa e della difesa putativa va compiuta ex ante, considerando le circostanze concrete dell’episodio e gli elementi antecedenti che abbiano effettivamente inciso sulla percezione del pericolo. La difesa putativa richiede dati obiettivi che possano giustificare ragionevolmente l’errore, non essendo sufficienti il solo timore o la sola convinzione dell’agente.
- La volontaria determinazione o accettazione di una specifica situazione pericolosa, quando l’agente avrebbe potuto evitarla senza pregiudizio o disonore, osta alla configurabilità della legittima difesa.
- La legittima difesa richiede che la reazione sia necessaria e proporzionata all’offesa; una reazione armata protratta contro persone in fuga può escludere l’animus defendendi e dimostrare una finalità offensiva.
- L’eccesso colposo presuppone la sussistenza dei requisiti fondamentali della legittima difesa, in particolare la necessità di contrastare un pericolo attuale. Se tali presupposti mancano, non è configurabile l’eccesso colposo.
- Nel giudizio d’appello la richiesta di rinnovazione istruttoria diretta a una ricerca esplorativa di prove soltanto eventuali è inammissibile e non impone al giudice un autonomo obbligo di risposta.
- Il concorso di persone non richiede un previo accordo: è sufficiente un’intesa intervenuta nel corso dell’azione che apporti un contributo causalmente efficiente al reato. Anche la presenza sul luogo dell’esecuzione può integrare un contributo concorsuale se manifesta adesione e incoraggiamento all’azione dell’esecutore.
- Il ricorso per cassazione non può introdurre una censura in termini nuovi rispetto a quelli sottoposti al giudice d’appello; una memoria successiva non può ampliare i limiti dell’impugnazione.
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