Sentenza del 17/11/2021 n. 35025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima e seconda sezione tributaria avevano respinto i ricorsi sul merito. Tuttavia, la società ha poi aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 (art. 6) pagando le rate iniziali; la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava gli avvisi di accertamento per omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità (anni 2006-2007) riferiti all'uso di striscioni pubblicitari nello stadio, deducendo omessa notifica e l'esenzione/ non assoggettamento in virtù della minore capienza (<3000 posti) e della gestione da parte di società sportiva dilettantistica; il Comune aveva dimostrato una capienza di circa 3.679 posti e la società non aveva provato l'iscrizione al CONI.
Norme richiamate
Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte ha ritenuto che l'adesione e i pagamenti effettuati comportino la definizione della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Prevede l'estinzione del giudizio in caso di cessazione della materia del contendere; applicata per dichiarare estinto il processo dopo la definizione agevolata.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (come modificato dalla L. di conversione n. 176 del 2020)
Consente la trattazione in camera di consiglio con modalità da remoto senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori se nessuna parte richiede discussione orale; applicata procedimentalmente nella causa.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata fiscale (es. D.L. 119/2018) e l'effettivo pagamento delle somme previste possono determinare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza decisione sul merito.
- Quando si contesta l'assoggettamento a tributi locali legati ad impianti sportivi, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione (es. capienza inferiore ai limiti normativi e natura di società dilettantistica dimostrata con iscrizione al CONI).
- Le sanzioni per omissione della dichiarazione annuale sono applicabili per ciascun anno in cui la dichiarazione non è stata presentata; di norma non si configurano come un unico reato continuato se la dichiarazione è dovuta annualmente.
- In caso di definizione agevolata della lite, la giurisprudenza tende a compensare integralmente le spese di giudizio, coerentemente con la finalità di incentivare la definizione delle controversie.
- Le modifiche procedurali (es. udienze in camera di consiglio da remoto) possono comportare la trattazione senza discussione orale se nessuna parte ne fa richiesta, secondo le norme emergenziali e di conversione vigenti.
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