Cassazione Penale, Ordinanza n. 21761/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, emessa in rito abbreviato, aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per avere, durante un intervento di polizia, reagito scalciando e spintonando l'operante al fine di darsi alla fuga. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un solo motivo, l'assenza di prove circa l'elemento oggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse resistenza penalmente rilevante ma una mera resistenza passiva. La Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, rilevando che i giudici di merito avevano fondato la decisione sulla notizia di reato e sull'annotazione di servizio, con motivazione logicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura era generica perché contestava l'assenza di prova dell'elemento oggettivo del reato senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti richiamati dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto che la condotta descritta, consistente nello scalciare e spintonare l'operante per sottrarsi al controllo, integri il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e non una mera resistenza passiva. Conseguentemente ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta di scalciare e spintonare l'operante per darsi alla fuga è ritenuta integrante la resistenza a pubblico ufficiale, e non una mera resistenza passiva.
In caso di inammissibilità del ricorso vengono applicate le conseguenti pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta attiva di opporsi fisicamente all'operante, anche per sottrarsi alla fuga, può integrare il reato quando sia idonea a ostacolare l'atto d'ufficio.
- La doglianza di mancanza di prova dell'elemento oggettivo è inammissibile se formulata in modo generico e non si confronta con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e con gli atti valorizzati dai giudici di merito.
- In sede di legittimità la Corte non rivaluta il merito probatorio quando la motivazione di appello sia giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
- La nozione di 'resistenza passiva' non è configurabile quando la condotta descritta evidenzi una reazione fisica attiva, come scalciare o spintonare l'operante.
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