Cassazione Penale, Ordinanza n. 03568/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Verona, in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione in punto di responsabilità penale e lamentava l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova. La Corte rileva però che tali censure erano formulate contro una sentenza di patteggiamento resa dopo l'entrata in vigore dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di ricorso consentiti a specifici vizi formali e di legalità. Le doglianze proposte risultavano quindi estranee al novero dei motivi ammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le censure riguardavano il merito della responsabilità e della valutazione probatoria, profili non deducibili contro una sentenza di applicazione della pena richiesta resa dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato all'imputato.
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta; nel caso è la base procedurale della decisione impugnata.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, escludendo censure sul merito della responsabilità e sulla valutazione della prova.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena richiesta pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dalla norma.
- Sono inammissibili le doglianze che attengono al vizio di motivazione sulla responsabilità penale o alla valutazione dei criteri di prova, poiché estranee ai motivi consentiti contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso per cassazione deduce motivi non rientranti nel catalogo legale previsto per il patteggiamento, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.
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