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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che, in sede esecutiva, venisse riconosciuta la continuazione tra più condanne a suo carico: 1) estorsione aggravata, Corte d'appello Catanzaro 28/04/2005; 2) estorsione aggravata (continuazione con la precedente), Corte d'appello Catanzaro 24/07/2006; 3) associazione di tipo mafioso (dal 2000 in poi), Corte d'assise d'appello Catanzaro 09/07/2018; 4) resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e violazione legge armi, Corte d'appello Catanzaro 14/02/2018. L'istanza era fondata sull'assunto che tutti i reati fossero commessi nel corso della partecipazione al sodalizio mafioso e quindi ricollegabili ad esso. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta, ritenendo che, pur essendo stata riconosciuta la continuazione tra le due estorsioni in sede di cognizione, non risultavano elementi per ritenere che al momento dell'adesione all'associazione il ricorrente avesse programmato, anche solo in linee generali, i diversi reati fine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui la continuazione richiede che, al momento dell'iniziale adesione all'associazione, esistesse nella mente del soggetto una rappresentazione, almeno nelle linee essenziali, della pluralità di reati. Ha ritenuto che la semplice strumentalità dei reati rispetto all'associazione 416-bis non sia sufficiente a dimostrare un medesimo disegno criminoso se non emergono dati indicativi che i reati fine fossero programmati sin dall'inizio. Nel caso concreto, i reati di tentato omicidio, porto d'armi e resistenza non sono risultati omogenei né aggravati dal metodo mafioso; non sono state fornite deduzioni specifiche circa la programmazione originaria anche delle estorsioni; eventuali riconoscimenti di continuazione nei confronti di altri imputati non vincolano la posizione del ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Definisce la nozione di medesimo disegno criminoso: il soggetto deve avere rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione di più reati. La Corte ha richiamato questo principio per escludere la continuazione in assenza di programmazione originaria dei reati fine.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riguarda l'associazione di tipo mafioso; la Corte chiarisce che la strumentalità dei reati rispetto al sodalizio non basta a comprovare il medesimo disegno criminoso se non sussistono elementi che dimostrino la programmazione dei reati fin dall'epoca di inizio dell'associazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la mancanza o illogicità della motivazione). Il ricorrente invocava tali censure, ma la Cassazione le ha ritenute infondate o generiche.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il ricorrente sosteneva la violazione ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e coerente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del motivo nel ricorso in Cassazione; il ricorso era stato riprodotto nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra associazione mafiosa e reati fine è necessario dimostrare che, al momento dell'adesione, il soggetto avesse già rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione dei reati successivi; la mera strumentalità dei reati rispetto all'associazione non è sufficiente.
  • La continuazione riconosciuta in favore di altri coimputati non vincola automaticamente la posizione di ciascun condannato: ogni valutazione deve essere compiuta sulla base degli elementi probatori riferiti al singolo soggetto.
  • Reati che non recano l'aggravante mafiosa e che non risultano omogenei rispetto al reato associativo possono essere considerati autonome scelte criminali e quindi non accorpabili per continuazione.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: rimandi generici a mancanza di motivazione difficilmente sono accolti se la decisione contiene argomentazione coerente e riferita ai fatti e alle prove.
  • In sede esecutiva il giudice verifica non solo le decisioni di cognizione, ma anche l'esistenza di elementi probatori che giustifichino l'applicazione della disciplina della continuazione nel concreto profilo temporale e soggettivo del ricorrente.

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