Cassazione Penale, Sentenza n. 30708/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza dell'interessato volta al riconoscimento della continuazione tra diversi giudizi definiti con sentenze irrevocabili, entrambe riferite a violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 di lieve entità, e aveva rideterminato la pena unitaria in quattro anni di reclusione ed euro 5.000 di multa. Il Procuratore generale ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza aveva valorizzato in modo illogico un preteso ristretto arco temporale tra i fatti e una generica conseguenzialità cronologica, senza considerare l'evidente cesura temporale tra gli episodi, separati da circa un anno e sei mesi. Il ricorso contestava quindi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ritenuta dal giudice dell'esecuzione sulla base della sola omogeneità dei reati, dell'identità del luogo di commissione e del luogo di custodia della sostanza e degli strumenti di confezionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo errata in diritto e manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di confrontarsi con la rilevante cesura temporale intercorrente tra i fatti e aveva desunto la continuazione da indici non sufficienti, senza indicare elementi oggettivi idonei a superare la distanza temporale tra le condotte. Per questo ha annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
medesimo disegno criminoso; continuazione
la continuazione richiede una programmazione e deliberazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, di una pluralità di condotte in vista di un unico fine; non basta la mera reiterazione di reati analoghi o una generica tendenza a delinquere.
riconoscimento della continuazione
anche in sede esecutiva il giudice deve svolgere una verifica approfondita e rigorosa sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti già giudicati.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
le sentenze richiamate riguardano violazioni in materia di stupefacenti di lieve entità, ma tale omogeneità non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione.
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
il rinvio è disposto al giudice a quo in diversa composizione per il nuovo esame.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa, anche in esecuzione, della programmazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094
omogeneità delle violazioni, bene protetto e contiguità spazio-temporale sono solo indici rivelatori, non sufficienti da soli a provare l'unicità del disegno criminoso.
Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664
nei reati commessi a distanza temporale l'uno dall'altro deve presumersi, salvo prova contraria, che i fatti ulteriori non fossero specificamente progettati al momento del fatto originario.
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537
il decorso del tempo è elemento significativo per escludere la programmazione unitaria in assenza di altri elementi.
Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01
quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più improbabile è l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una deliberazione criminosa unica, formata sin dall'origine almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la mera omogeneità dei reati o la comune inclinazione a commetterli.
- La contiguità temporale e spaziale tra gli episodi può costituire un indizio, ma non è di per sé decisiva; in presenza di una significativa distanza temporale, il giudice deve spiegare con elementi oggettivi perché gli episodi successivi sarebbero stati già programmati.
- In sede esecutiva, come in cognizione, il giudice deve svolgere una verifica rigorosa e concreta del medesimo disegno criminoso, senza ricorrere a motivazioni apodittiche o a formule generiche come una non meglio specificata conseguenzialità cronologica.
- Quando tra i fatti intercorre un apprezzabile intervallo di tempo, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza della continuazione diventa meno probabile e non può essere affermata solo sulla base dell'identità del titolo di reato o del contesto di commissione.
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