Cassazione Penale, Sentenza n. 6262/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 23/04/2024. In sintesi: I) censura per violazione di legge e vizio di motivazione per la riqualificazione giuridica in sede di appello in una fattispecie più grave senza impugnazione del PM e senza che l'imputato avesse contestato tale qualificazione; II) deduzione di errato requisito del dolo di profitto per il reato di indebita utilizzazione di carta di pagamento, sostenendo che i prelievi non siano stati effettuati a scopo di profitto; III) vizio di motivazione per mancata prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, con la tesi alternativa che l'imputato avesse prelevato per far fronte a debiti del titolare deceduto; IV) mancata valutazione e applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); V) vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili e alla condanna alle spese in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dalla Corte d'appello nella fattispecie di indebita utilizzazione di carta di debito (art. 493-ter c.p.), avendo rispettato i limiti del giusto processo (art. 6 CEDU): la nuova qualificazione era prevedibile, non ha aggravato il trattamento sanzionatorio e l'imputato ha potuto difendersi. Ha confermato che per il reato di indebita utilizzazione di carta non è necessario l'effettivo conseguimento del profitto e che la Corte territoriale ha motivatamente desunto il dolo di profitto dalle modalità della condotta e dall'assenza di autorizzazione. Ha dichiarato comunque improcedibile per difetto di querela il reato di furto relativo a €38.400,00 (come già disposto dalla Corte di appello). Ha altresì ritenuto inammissibili i motivi che sollevavano la causa di non punibilità ex art. 131-bis in cassazione, perché non dedotta in appello, e ha respinto le censure sulla doglianza di manchevole prova e sulle statuizioni civili, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale. In conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p. (indebita utilizzazione di carte di pagamento)
La fattispecie è integrata dall'uso non autorizzato di una carta di pagamento da parte di chi non ne è titolare; secondo la giurisprudenza richiamata non è necessario l'effettivo conseguimento del profitto né che la transazione sia riuscita per integrare il reato
art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La possibile applicazione di questa causa di non punibilità deve essere proposta e valutata anteriormente (in appello); in Cassazione non è ammissibile sollevarla se non fatta valere in sede di gravame
art. 6 CEDU (diritto al giusto processo)
La riqualificazione giuridica in sede di appello è compatibile con l'art. 6 se la nuova qualificazione è prevedibile dall'imputato, non peggiora il trattamento sanzionatorio e l'imputato ha potuto esercitare le proprie difese
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. (contenuto e indicazione dei motivi in Cassazione)
Norma evocata per la descrizione dei motivi di ricorso; la Cassazione richiede che i motivi siano adeguatamente specificati e confrontati con le ragioni dei giudici di merito
art. 81 c.p. (concorso formale di reati) / richiamo a 'art. 81 cpv.'
Citazione usata nella sentenza di merito per ricomporre il rapporto tra le diverse azioni/condotte; la riqualificazione tiene conto del concorso o della connessione delle condotte
Massime di principio
- Il giudice di appello può riqualificare il fatto anche in peius rispetto alla formulazione iniziale dell'accusa solo se la nuova qualificazione è prevedibile, non aggrava il trattamento sanzionatorio e l'imputato ha potuto difendersi: la decisione deve rispettare il principio del giusto processo (art. 6 CEDU).
- Per il reato di indebita utilizzazione di carta di pagamento l'elemento soggettivo di 'fine di profitto' può essere desunto dalle modalità della condotta; non è necessario che il profitto sia effettivamente conseguito o che la transazione sia riuscita.
- Questioni non sollevate in appello (es. richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; ciò può rendere il motivo inammissibile.
- In Cassazione non è sufficiente contrastare genericamente la valutazione dei fatti dei giudici di merito: il ricorso deve confrontarsi con le specifiche argomentazioni motivate; altrimenti si considera mera rivendicazione di fatto e inammissibile o infondata.
- Le statuizioni civili decise in sede penale vengono confermate se la Corte di merito fornisce motivazione logica e coerente circa il danno e la posizione del danneggiato rispetto alla vicenda.
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