Ordinanza n. 4910/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 153 del 2024 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA di Trento che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione comunale di inefficacia di una SCIA in variante in corso d’opera
Esito
La controversia
Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata il 2 febbraio 2022 per una variante in corso d’opera. Il primo motivo riguarda la violazione del termine di dodici mesi previsto per l’esercizio dei poteri inibitori in autotutela e la contestata insussistenza di una volontaria rappresentazione difforme dello stato dei luoghi. Il secondo motivo concerne la misurazione della distanza tra pareti finestrate: gli appellanti sostengono che, applicando i criteri provinciali di misurazione e considerando le opere successivamente realizzate sulla facciata est, sarebbe rispettata la distanza minima di 10 metri. Contestano inoltre che il Comune e il giudice di primo grado abbiano omesso di considerare lo stato attuale dell’edificio e le modifiche al muro perimetrale. Il terzo motivo deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il provvedimento comunale non avrebbe esaminato le osservazioni presentate dagli interessati nel corso del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato non decide allo stato sui motivi di appello e riserva ogni ulteriore statuizione. Ritiene necessario un approfondimento tecnico sui profili decisivi della controversia e dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata al Direttore del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà descrivere l’immobile, i relativi titoli edilizi e lo stato attuale; accertare se la documentazione allegata alla SCIA abbia rappresentato in modo non corrispondente alla realtà la distanza dall’edificio sulla p.ed. 4581, anche alla luce dei chiarimenti resi nel 2022; e verificare se, nello stato attuale, sia rispettata la distanza minima di 10 metri. Sono disciplinate le modalità di avviso e partecipazione delle parti e dei tecnici di fiducia, i termini per il deposito della relazione preliminare e finale e l’esame delle osservazioni. L’anticipo di 1.500 euro è posto a carico degli appellanti, con riserva di regolazione finale. La decisione sul merito e sulle spese è rinviata all’esito della verificazione.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare fatti e profili tecnici rilevanti ai fini della decisione.
Il Collegio avverte che dalla mancata collaborazione dell’amministrazione con il verificatore potranno essere tratti argomenti di prova e che tale condotta potrà essere considerata ai fini della liquidazione delle spese.
È richiamato con riguardo al termine di dodici mesi per l’esercizio dei poteri inibitori in autotutela sulla SCIA; la questione se il termine potesse essere superato per una rappresentazione non veritiera dei luoghi resta non decisa.
art. 86 l.p. 15/2015
È richiamato dagli appellanti in relazione alla disciplina provinciale dell’esercizio dei poteri edilizi e dei termini per l’intervento sulla SCIA; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione.
art. 86 l.p. 4 marzo 2008, n. 1
È indicato quale base delle premialità volumetriche utilizzate per l’intervento edilizio originario; non costituisce oggetto di decisione nell’ordinanza.
art. 2, allegato 2, deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2023 del 3 settembre 2010
“Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale”.
È richiamato dagli appellanti quale criterio di misurazione della distanza tra pareti antistanti; l’ordinanza dispone una verificazione proprio per accertare la distanza effettiva e la sua corretta rappresentazione.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
È richiamato dal Comune quale fonte della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate; l’ordinanza non decide ancora se la distanza sia stata violata.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici sulla conformazione attuale di un immobile, sui titoli edilizi e sulla distanza tra costruzioni, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., rinviando la decisione sui motivi di ricorso all’esito dell’incombente.
- La verificazione può avere a oggetto non solo la situazione materiale attuale, ma anche il confronto tra la distanza effettiva rilevata in loco e quella rappresentata negli elaborati progettuali allegati alla SCIA, al fine di accertare l’eventuale difformità della rappresentazione dei luoghi.
- Nel giudizio amministrativo le parti possono assistere alle operazioni di verificazione mediante propri tecnici e formulare osservazioni sulla relazione preliminare; il verificatore deve esaminare e riscontrare tali osservazioni nella relazione finale.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione con il verificatore può consentire al giudice di trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e può essere considerata nella regolazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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