Cassazione Penale, Sentenza n. 2780/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Liscio era stato condannato per il reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) per aver acceso fuochi per la pulitura di un terreno di proprietà altrui; le fiamme si erano propagate fino a danneggiare un box in legno e alluminio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure principali: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio, sostenendo che i focolai originari erano stati spenti e che il danno al box poteva derivare da un secondo focolaio innescato da mozziconi di sigaretta lasciati da ignoti; 2) erronea qualificazione della condotta come "incendio", contestando l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità dato il luogo isolato e la presunta estinzione autonoma del fuoco; 3) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., per la scarsa entità del danno, l'incensuratezza dell'imputato e l'offerta di ristoro del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero ricostruzioni alternative delle medesime risultanze di merito e non evidenziassero un vizio di motivazione o di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. I giudici di merito avevano esaminato le dichiarazioni dei testimoni e la relazione dei militari (presenza di due focolai, box parzialmente distrutto, assenza di elementi per un innesco doloso) e avevano motivato in modo coerente la riconducibilità della condotta al Liscio e l'insussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 449 cod. pen. (incendio colposo)
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per colpa in quanto la condotta consistente nell'accensione di fuochi per pulitura, senza adeguate cautele, ha determinato la propagazione delle fiamme e il danneggiamento del manufatto; per il reato l'elemento del pericolo per la pubblica incolumità è presunto e non richiede prova di un pericolo concreto.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità: il giudice di merito ha valutato la gravità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno/pericolo (incendio di non piccole proporzioni), fornendo motivazione sufficiente per escludere la tenuità.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
La Corte di legittimità ha applicato il criterio secondo cui non è ammessa la rinnovata valutazione del merito in assenza di un evidente vizio di motivazione; le riletture alternative delle stesse risultanze non autorizzano l'annullamento.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena/valutazione della tenuità)
Richiamato quale parametro utile alla valutazione della tenuità dell'offesa; la Corte ha confermato che basta l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti per escludere la tenuità, quando dall'esame emerga una condotta e un danno non trascurabili.
Massime di principio
- In caso di ricorso in Cassazione, la mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente: la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se vi è un vizio logico-giuridico manifesto o un errore di diritto.
- Per il reato di incendio colposo è sufficiente che la condotta negligente abbia determinato la propagazione del fuoco e il danno: il pericolo per la pubblica incolumità è presunto e non richiede prova di un concreto pericolo numericamente apprezzabile.
- La presenza di ipotesi alternative (es. possibile innesco da terzi, mozziconi di sigaretta) richiede elementi concreti e probatori concreti per sovvertire la ricostruzione dei giudici di merito; mere supposizioni o discordanze testimoniali non bastano.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo: danni rilevanti o incendio di una certa ampiezza possono escluderla anche se l'imputato è incensurato o ha offerto ristoro.
- Le indagini e i verbali di sopralluogo (rilevazioni di focolai, stato dei manufatti, assenza di tracce di innesco doloso) hanno grande valore nel giudizio di merito; le loro omissioni o contraddizioni devono essere effettivamente dimostrate per incidere sulla decisione di cassazione.
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