Cassazione Civile, Ordinanza n. 29752/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un socio di società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e imputando pro quota maggior reddito per l'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, che l'accertamento societario presupposto non era definitivo, perché impugnato. Nel giudizio sul ricorso del socio, la commissione tributaria aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio relativo alla società. Dopo che il giudizio presupposto si era estinto per mancata riassunzione nel termine dopo cassazione con rinvio, l'Agenzia sosteneva che la causa di sospensione fosse venuta meno e chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio sospeso per inattività delle parti. La commissione tributaria dichiarava inammissibile tale richiesta. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c. e degli artt. 39, 43, 45 e 63 del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 42 c.p.c., lamentando l'omessa declaratoria di estinzione del processo sospeso a seguito del venir meno della causa di sospensione necessaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito, anzitutto, che nel processo tributario è ammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c. anche se l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 546/1992 esclude in generale i regolamenti di competenza. Ha poi ribadito che l'omessa o tardiva riassunzione del giudizio tributario davanti al giudice del rinvio, dopo cassazione con rinvio, determina l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio e non subordinata a uno specifico provvedimento. Poiché la commissione aveva valorizzato solo la mancata declaratoria formale di estinzione nel giudizio presupposto, senza considerare che l'estinzione era già verificata e che la sospensione del processo dipendente doveva dunque cessare, il provvedimento è stato cassato. Le parti sono state rimesse davanti al giudice tributario di primo grado per i provvedimenti conseguenti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La sospensione necessaria disposta ai sensi di questa norma può essere oggetto di regolamento necessario di competenza anche nel processo tributario.
Richiamato in relazione agli effetti della mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina speciale del processo tributario sull'estinzione.
Richiamato tra le norme processuali dedotte come violate nel motivo di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali dedotte come violate nel motivo di ricorso.
L'estinzione del processo tributario per omessa riassunzione è rilevabile anche d'ufficio.
La mancata riassunzione nel termine dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo e la definitività dell'avviso di accertamento.
Richiamato per sorreggere l'impugnabilità con regolamento di competenza del provvedimento che, nella sostanza, conferma la sospensione del processo.
art. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992
"non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza"
La Corte precisa che tale previsione non esclude il regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c., alla luce del combinato disposto con l'art. 42 c.p.c.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Utilizzato, in combinato con l'art. 42 c.p.c., per affermare l'ammissibilità del regolamento di competenza nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento che dispone o conferma la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., nonostante la regola di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. 546/1992.
- L'omessa o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio dopo cassazione determina l'estinzione del processo tributario, estinzione rilevabile anche d'ufficio e non subordinata a un formale provvedimento dichiarativo del giudice.
- Quando il giudizio presupposto si estingue per mancata riassunzione, viene meno la causa della sospensione del giudizio dipendente, che non può restare paralizzato per il solo fatto della mancata declaratoria formale di estinzione nel procedimento pregiudiziale.
- Nel processo tributario l'estinzione del giudizio presupposto comporta la definitività dell'atto impositivo presupposto, con conseguenze riflessesul giudizio promosso dal soggetto cui sia stato imputato pro quota il maggior reddito.
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