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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20255/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un infermiere professionale volta ad accertare il diritto a usufruire del servizio mensa, in alternativa mediante ticket mensa, per le giornate in cui avesse prestato attività lavorativa nella fascia oraria 20.00-8.00, con conseguente richiesta di condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento di euro 1.416,59 oltre accessori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta e aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione/falsa applicazione di norme regolamentari e contrattuali sul servizio mensa nel comparto sanità, richiamando il d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, artt. 31 e 32, il d.P.R. 270/1987, art. 33, e l'art. 29 del CCNL sanità 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999. La censura, però, era costruita riportando e criticando la motivazione di una diversa sentenza della Corte d'appello di Napoli, resa in una fattispecie analoga ma favorevole all'azienda sanitaria, senza specificamente confrontarsi con la decisione impugnata. La ricorrente lamentava inoltre un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma senza indicare un fatto storico decisivo asseritamente omesso, limitandosi a contestazioni sul ragionamento giuridico e motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non rispettava il requisito di specificità e riferibilità alla sentenza impugnata imposto dall'art. 366 c.p.c., poiché la censura era sviluppata sulla base della motivazione di un'altra pronuncia della medesima Corte d'appello, anziché sulla decisione concretamente impugnata. Ha inoltre osservato che, quanto all'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, mentre nella specie erano state prospettate questioni e argomentazioni, non un fatto decisivo omesso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente; è stato anche dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La deduzione della violazione di legge deve essere specificamente riferita alla decisione impugnata; non è sufficiente richiamare in modo generico norme asseritamente violate se il motivo non si confronta con la ratio della sentenza gravata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Nel testo riformulato consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non è più veicolo per censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; è inammissibile se la censura non si misura con la sentenza oggetto di impugnazione.

  • d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, artt. 31 e 32

    Richiamati dalla ricorrente come norme regolatrici del diritto al servizio mensa/ticket mensa nel comparto sanitario.

  • d.P.R. 270/1987, art. 33

    Richiamato dalla ricorrente come ulteriore base normativa del preteso regime del servizio mensa.

  • art. 29 CCNL sanità 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999

    Richiamato dalla ricorrente come fonte contrattuale collettiva sul servizio mensa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere autosufficiente, specifico e immediatamente riferibile alla sentenza impugnata; non è ammissibile una censura costruita sulla motivazione di una diversa decisione, ancorché resa dallo stesso ufficio giudiziario in una fattispecie analoga.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; restano estranee al sindacato di legittimità le mere contestazioni sulla sufficienza, coerenza o persuasività della motivazione.
  • La denunciata violazione di legge non può risolversi in una critica generica della decisione di merito: occorre indicare con precisione quale sia la regula iuris applicata dal giudice e perché essa contrasti con la norma invocata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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