Cassazione Civile, Ordinanza n. 02764/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal solo estratto disponibile emerge che la Corte di cassazione ha esaminato censure formulate in ricorso che lamentavano, in sostanza, la mancanza assoluta di motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo e l'omessa pronuncia; tuttavia tali doglianze sono state qualificate come dirette, in realtà, a sollecitare una rivalutazione dei fatti storici già compiuta dal giudice di merito, con impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Non sono ricostruibili dal testo i fatti sostanziali originari della controversia, né la natura del rapporto dedotto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre dato atto dell'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nei confronti della parte rimasta intimata non è stata adottata statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia
Le censure riconducibili a tali vizi non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito; se mirano a questo, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di vizi motivazionali o di omessa pronuncia, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
- I motivi che denunciano mancanza assoluta di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo o omessa pronuncia devono colpire reali errori di legittimità; non sono ammissibili se tendono a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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