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Sentenza

Sentenza del 30/11/2023 n. 33471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

ADM, sulla base del PVC della Guardia di Finanza, emetteva invito di pagamento e poi cartella per complessivi Euro 29.382.029,67 (iscritti a ruolo e notificati per Euro 31.441.187,95) per diritti doganali, accise e IVA su 82.440,77 mc di olio combustibile ritenuto indebitamente immesso in consumo dal deposito doganale privato "A.A." intestato alla Direzione. Il Ministero impugnava la cartella deducendo vizi propri (in particolare l'inesistenza dell'atto presupposto e incongruenze tra avviso e cartella su voci e importi). La CTP annullava la cartella; la CTR riformava dichiarando il ricorso originario inammissibile ritenendo che non fossero stati dedotti vizi propri e che la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella avesse reso priva di interesse l'impugnazione. Il Ministero ricorreva in sede superiore.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso del Ministero ritenendo che la CTR abbia errato nel dichiarare inammissibile l'impugnazione per mancata deduzione di vizi propri e nell'escludere l'interesse del Ministero a impugnare nonostante la sospensione. Ha rilevato inoltre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione perché integri il contraddittorio e riesamini nel merito (con condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato come fondamento dei motivi di cassazione per nullità e violazione di legge (n. 3 e n. 4) relativi a violazioni di norme processuali e di motivazione.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della presunta violazione formale della decisione (omessa integrazione del contraddittorio).

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di integrazione del contraddittorio e alle pronunce di merito quando manca la partecipazione necessaria di parti rilevanti.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 1, comma 2

    Citato a sostegno delle regole processuali nel giudizio tributario e della necessità di corretta composizione delle parti.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 53, comma 2

    Richiamato in relazione al contraddittorio e all'intervento dell'agente della riscossione nei procedimenti tributari.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 19

    Riferito alle norme sull'impugnazione degli atti di riscossione e alla devoluzione delle questioni relative ai vizi propri della cartella.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato con riferimento all'obbligo di motivazione e alla censura per motivazione apparente o contraddittoria della decisione impugnata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'interesse ad agire e della legittimazione a proporre impugnazioni in presenza di sospensione dell'efficacia esecutiva.

Massime di principio

  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento non elimina l'interesse del contribuente (o amministrazione contestante) a impugnare la cartella per vizi propri: l'impugnazione resta ammissibile se si deducono vizi inerenti alla stessa cartella (es. inesistenza dell'atto presupposto, incongruenze di voci/importi).
  • I vizi propri della cartella (in particolare l'inesistenza dell'atto presupposto o la non coincidenza tra avviso e voci/importi riportati in cartella) possono essere fatti valere autonomamente e possono portare all'annullamento della cartella anche se l'accertamento di merito relativo all'avviso è già definitivo.
  • Quando l'agente della riscossione (concessionario) è parte del primo grado di giudizio o risulta comunque coinvolto, il giudice d'appello deve valutare la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti; l'omissione può determinare vizio della decisione e motivo di cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per carenza di interesse non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza della sospensione dell'efficacia esecutiva: occorre verificare concretamente se permangono profili di interesse collegati a vizi propri dell'atto di riscossione.
  • La corte di merito deve esaminare le censure sollevate sull'atto di riscossione (cartella/ruolo) e motivare chiaramente l'accoglimento o il rigetto delle stesse; mancanza o apparente contraddittorietà della motivazione è censurabile in sede di legittimità.
  • In casi complessi di contestazione su natura e importi della pretesa tributaria è prassi corretta, quando necessario, rinviare la causa per nuovo esame in diversa composizione e con integrazione delle parti, garantendo il pieno contraddittorio e la valutazione di merito sui vizi dedotti.

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