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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41588/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto (rimozione della placca antitaccheggio e asporto di un paio di scarpe New Balance del valore di circa €59,90). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) l'esclusione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 62, n. 4 c.p. (danno di lieve entità), poiché la Corte territoriale aveva motivato l'esclusione sostenendo che l'esiguità del valore della merce era già stata considerata per il riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) il mancato riconoscimento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche (contestando un presunto travisamento della richiesta difensiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p.: ha annullato la decisione impugnata soltanto in relazione a quel punto e ha rimesso la valutazione alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio sulla configurabilità della speciale tenuità del danno. La Cassazione ha censurato l'uso, da parte della Corte territoriale, del principio del ne bis in idem per negare l'attenuante, spiegando che la valutazione dell'esiguità del bene e la valutazione della speciale tenuità del danno sono distinti e possono entrambe essere considerate senza violare il principio del ne bis in idem. Per il resto il ricorso è stato assorbito; la declaratoria di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto in relazione alla forma del reato (tentativo). Nel provvedimento è usata insieme agli artt. 624 e 625 per definire la qualificazione dell'illecito.

  • art. 624 c.p.

    Articolo che definisce il reato di furto; è la norma sostanziale applicata per la fattispecie (asporto della merce senza pagamento).

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Richiamato nella riqualificazione per individuare l'aggravante o la specifica modalità aggravante applicabile al fatto; indicato insieme agli altri articoli per la corretta inquadratura giuridica.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Prevede la circostanza attenuante per la speciale tenuità del danno. La Corte ha ricordato che la sua applicazione implica una valutazione globale delle ripercussioni dell'atto nella sfera soggettiva della persona offesa e non si esaurisce nel mero valore economico del bene.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma collegata al principio del ne bis in idem; la Corte ha rilevato che l'invocazione di tale principio da parte della Corte d'appello era inappropriata quando usata per impedire il riconoscimento di un'attenuante distinta (art. 62, n. 4) sulla base che lo stesso fatto era già stato considerato per le attenuanti generiche.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022 (Marino Maurizio)

    Richiamo di precedenti della Corte di Cassazione che confermano che l'esiguità del valore del bene e la speciale tenuità del danno sono valutazioni distinte e cumulabili nella ponderazione delle circostanze attenuanti.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. (speciale tenuità del danno) richiede una valutazione complessiva delle ripercussioni sull'offeso e non può essere automaticamente esclusa solo perché il valore economico della cosa è stato già considerato per le attenuanti generiche.
  • L'esiguità del valore della merce (elemento economico) e la speciale tenuità del danno (valutazione complessiva dell'offesa) sono profili differenti: entrambi possono essere valutati dal giudice e, se presenti, possono concorrere ai fini attenuanti senza violare il principio del ne bis in idem.
  • Il principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) non impedisce al giudice di considerare più profili connessi allo stesso fatto quando ciascun profilo ha autonomia valutativa e rilevanza diversa (es.: valore economico vs. impatto soggettivo sull'offeso).
  • In impugnazioni analoghe è opportuno chiedere al giudice una motivazione specifica e distinta sulla speciale tenuità del danno: non basta una generica affermazione che il valore è "modesto", occorre verificare le ripercussioni concrete sull'offeso.
  • Se il giudice di merito nega un'attenuante ritenendola "ricompresa" in altra valutazione, la decisione potrebbe essere annullabile per mancata o apparente motivazione; quindi è utile formulare deduzioni precise e richiedere espressa verifica di ciascun profilo attenuante.

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