Cassazione Civile, Ordinanza n. 27668/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla trasformazione, da parte del proprietario di un immobile adiacente, di un tetto inclinato non praticabile in una copertura piana calpestabile (terrazzo) con affaccio sul fondo confinante, nonché dall’apertura di una porta finestra e di una finestrella. La controparte ha lamentato la violazione delle norme sulle distanze in materia di vedute e ha chiesto dapprima la sospensione dei lavori, poi in giudizio il ripristino dello stato dei luoghi o comunque cautele contro le violazioni e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva accolto parzialmente l’impugnazione, ordinando di non apporre ringhiere sulla terrazza e di rimuovere quelle già apposte, oltre a condannare al risarcimento del danno. Il ricorrente principale ha denunciato: 1) violazione o falsa applicazione dell’art. 906 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente la norma, inibendogli in modo assoluto l’esercizio del suo diritto dominicale; 2) nullità parziale della sentenza per mancanza/illogicità della motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, perché la Corte d’appello, invece di limitarsi a ordinare la rimozione della ringhiera collocata a distanza inferiore a quella legale e a vietare solo nuove installazioni non conformi, aveva vietato qualsiasi ringhiera sul terrazzo anche se rispettosa della distanza di legge. La resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell’art. 879, comma 2, c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello non avesse verificato l’effettiva destinazione a via o piazza pubblica dell’area sottostante la veduta e l’affaccio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha affermato che il diritto di veduta ha natura di diritto reale assoluto e che, in caso di violazione, la tutela ripristinatoria deve essere calibrata sull’eliminazione della violazione effettivamente accertata, non potendo tradursi in un divieto assoluto di apposizione di qualsiasi sporto o ringhiera. Ha quindi chiarito che, nel caso concreto, la rimessione in pristino non poteva comportare la demolizione del lastrico né la ricostruzione del precedente tetto inclinato, dato che non si applicava l’art. 907 c.c. per la presenza di abitazioni prospicienti la pubblica via ex art. 879, comma 2, c.c.; tuttavia, la sentenza impugnata era comunque erronea nella parte in cui vietava in assoluto l’apposizione di ringhiere, mentre la legge consente vedute laterali o oblique e sporti purché rispettosa la distanza di 75 cm dalla finestra o dal più vicino sporto. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione affinché verifichi la possibilità, nello stato dei luoghi, di collocare il parapetto rispettando le distanze legali oblique. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato estinto per rinuncia tacita, rilevando che la ricorrente incidentale non aveva chiesto la decisione ai sensi del procedimento accelerato dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
richiamato nel fatto introduttivo come base della domanda cautelare di sospensione dei lavori
esclude l'applicazione del regime delle distanze delle costruzioni dalle vedute quando gli edifici prospettano sulla pubblica via
invocato per escludere l'operatività della deroga alle distanze nelle vedute laterali e oblique rispetto a fondi separati da via pubblica
impone la distanza di 75 cm per vedute laterali o oblique e per gli sporti più vicini; la sua violazione va eliminata con rimessione in pristino limitata alla concreta violazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
rubrica del motivo incidentale per omesso esame di un fatto decisivo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per i requisiti della motivazione
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla partecipazione del consigliere delegato al collegio
richiamato in tema di incompatibilità del giudice
richiamato per il procedimento di definizione accelerata e la proposta del consigliere delegato
richiamato per la richiesta di decisione sul ricorso incidentale dopo la proposta accelerata
richiamato in tema di condanna alla cassa delle ammende nei casi previsti dal procedimento accelerato
Massime di principio
- Il diritto di veduta ha natura di diritto reale assoluto; quando sia leso, la tutela ripristinatoria deve essere diretta a rimuovere la specifica violazione accertata, non a imporre in via generale un divieto più ampio di qualunque opera sul fondo del vicino.
- La rimessione in pristino per violazione delle distanze nelle vedute deve essere proporzionata: se la lesione riguarda solo un parapetto o una ringhiera collocati in violazione della distanza legale, il ripristino può limitarsi alla rimozione o adeguamento di quell'opera, senza imporre la demolizione dell'intera trasformazione edilizia quando ciò non sia necessario.
- L'art. 906 c.c. consente vedute laterali o oblique e anche sporti, purché sia rispettata la distanza di 75 cm dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto; non è corretto interpretarlo come un divieto assoluto di apposizione di ringhiere o parapetti.
- Quando gli edifici prospettano sulla pubblica via, non trova applicazione il regime delle distanze delle costruzioni dalle vedute di cui all'art. 907 c.c.; resta però verificabile, nei limiti del caso concreto, il rispetto delle regole specifiche sulle vedute laterali e oblique.
- Nel procedimento di definizione accelerata, l'impugnazione non coltivata dopo la proposta può essere considerata rinunciata; la Corte decide solo sul ricorso effettivamente coltivato e dichiara estinto quello abbandonato.
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