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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8711/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Landolfi per corruzione (artt. 319 e 321 c.p.) e dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela di altro capo. Il ricorso per cassazione censurava la valutazione della chiamata in correità resa da Giuseppe Valente: violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. (commi 1, 3 e 4), travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla credibilità del collaboratore, carenza di riscontri esterni e diversa interpretazione delle intercettazioni; si sosteneva inoltre che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 depotenziasse la valenza probatoria della chiamata in correità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è stato ritenuto generico, in parte confutativo e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle sentenze di primo grado e d'appello) e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. È stato ritenuto corretto il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Valente, fondate anche su riscontri tratti da intercettazioni ritenute individualizzanti. Conseguentemente è confermata la condanna di merito (pena già inflitta in appello: anni due di reclusione con benefici) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione: la Corte ha ritenuto che la condotta consistente nell'accordo per indurre le dimissioni di un consigliere, in cambio di vantaggi economici e di una fittizia assunzione, rientri nella fattispecie di corruzione propria.

  • art. 321 cod. pen.

    Norma sul concorso nel reato: applicata per affermare la responsabilità del Landolfi in concorso con altri soggetti nella realizzazione del patto corruttivo.

  • art. 7 legge 26 luglio 1991 n. 203

    Aggravante dell'agevolazione mafiosa: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di tale aggravante nei confronti del Landolfi; la Cassazione ha rilevato che tale esclusione non indebolisce automaticamente la valutazione della chiamata in correità.

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi 1, 3 e 4)

    Regole sulla valutazione della prova dichiarativa e della chiamata in correità: la Corte ha richiamato il metodo trifasico (verifica della credibilità del dichiarante, coerenza/intrinseca consistenza delle dichiarazioni, riscontri esterni individualizzanti) applicato correttamente dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso in Cassazione relativo alla motivazione: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e ha escluso la sussistenza di vizi macroscopici tali da giustificare la cassazione.

  • Principio giurisprudenziale della "doppia conforme"

    es. Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013

    Quando primo grado e appello forniscono argomentazioni congruenti e omogenee, si costituisce un unico corpo argomentativo che restringe il controllo della Cassazione sulla motivazione e sulla valutazione della prova.

  • Metodo trifasico per la valutazione della chiamata in correità

    Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 (Marino)

    Occorre valutare unitariamente: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante; 2) la consistenza intrinseca delle dichiarazioni (precisione, coerenza, spontaneità); 3) i riscontri esterni indipendenti e individualizzanti.

Massime di principio

  • La credibilità di un collaboratore/chiamante in correità si valuta con il metodo trifasico: credibilità soggettiva, consistenza intrinseca delle dichiarazioni e riscontri esterni individualizzanti; tutte e tre le dimensioni possono influenzarsi reciprocamente.
  • I riscontri esterni non devono essere necessariamente probanti in senso pieno; è sufficiente che offrano elementi individualizzanti che colleghino il fatto all'imputato e non solo la conferma generica del fatto.
  • Nel caso di sentenze "doppia conforme" (concordanza tra primo grado e appello), il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: è necessario dimostrare vizi di motivazione macroscopici o un travisamento della prova tale da disarticolare l'intero impianto probatorio.
  • L'interesse del collaboratore a ottenere benefici di legge non comporta, di per sé, l'inattendibilità; occorrono elementi concreti che dimostrino malanimo o un interesse specifico a rendere dichiarazioni false.
  • L'interpretazione di intercettazioni e di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità salvo il caso di evidente travisamento del contenuto o significato decisivo e incontestabile.
  • Il vizio di travisamento della prova è rilevante in Cassazione solo se riguarda errori sul significante (omissione o uso di informazioni inesistenti) e se l'errore è decisivo per l'intero convincimento probatorio.

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